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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21929/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi. Con i primi tre motivi ha dedotto violazione degli artt. 495, comma 2, 603 e 192 c.p.p., lamentando il diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello e contestando l'acquisizione e la valutazione della prova, in particolare con riferimento alla dimostrazione dei costi di intermediazione per la vendita di un terreno edificabile appartenente alla società. Con il quarto motivo ha dedotto l'assenza del dolo specifico, sostenendo che non vi fosse prova dell'elemento soggettivo richiesto. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione dell'art. 2 c.p. e dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000, contestando la disciplina della confisca applicata e la sua quantificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego della rinnovazione istruttoria in appello, osservando che tale istituto ha carattere eccezionale e che, nel caso concreto, la motivazione della Corte territoriale era completa e logicamente affidabile. Ha inoltre ritenuto che le doglianze sulla prova e sul dolo specifico mirassero solo a ottenere una nuova valutazione di merito delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità, rilevando che la sentenza impugnata era fondata su documentazione oggettiva e non su mere presunzioni. Quanto alla confisca, ha ritenuto la censura infondata perché la Corte di merito aveva correttamente richiamato la continuità normativa tra l'art. 322-ter c.p. e l'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e aveva confermato la confisca per equivalente delle imposte evase. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Norma incriminatrice per la quale era stata confermata la responsabilità penale dell'imputato; dalla motivazione emerge che la condotta consistiva nell'omessa presentazione della dichiarazione fiscale obbligatoria.

  • art. 495, comma 2, c.p.p.

    È richiamato dal ricorrente come norma processuale asseritamente violata nella gestione dell'istruttoria e della prova in appello.

  • art. 603 c.p.p.

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; la Corte ribadisce che la rinnovazione è eccezionale e rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 192 c.p.p.

    È richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova; la Corte osserva che la censura mira a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.

  • art. 2 c.p.

    È evocato dal ricorrente in relazione alla disciplina intertemporale/di applicazione della confisca; la Corte ritiene la censura infondata alla luce della continuità normativa richiamata dal giudice di merito.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    È applicato dal giudice di merito per confermare la confisca delle imposte evase; la Cassazione ne dà atto richiamando la continuità normativa con l'art. 322-ter c.p.

  • art. 322-ter c.p.

    È richiamato come termine di raffronto per la continuità normativa con l'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 in tema di confisca.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è un istituto eccezionale: il giudice può disporla solo quando, nonostante la presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado, ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti; la relativa valutazione, se congruamente motivata, è insindacabile in cassazione.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una diversa lettura delle emergenze istruttorie già valutate dai giudici di merito: le censure che si risolvono in una richiesta di rivalutazione del fatto sono inammissibili.
  • La motivazione sulla responsabilità penale è immune da censura quando sia fondata su riscontri documentali oggettivi, sia logicamente coerente e non manifestamente illogica; in tal caso la Corte di cassazione non può sostituire il proprio giudizio a quello del merito.
  • L'elemento soggettivo del reato tributario può essere desunto anche da dati fattuali posterioremente verificatisi, come il mancato pagamento delle imposte dovute e la consapevolezza dell'ammontare dell'imposta, se tali elementi sorreggono logicamente l'inferenza della volontà omissiva.
  • In tema di confisca nei reati tributari, il richiamo alla continuità normativa tra la disciplina previgente e l'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 consente di confermare la confisca delle somme corrispondenti alle imposte evase secondo il quadro normativo applicabile.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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