Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21931/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione. Ha dedotto il vizio di motivazione sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che, secondo la sintesi dei motivi d'appello riportata nella sentenza impugnata, la censura sull'affermazione di responsabilità non era stata devoluta al giudice di secondo grado; il ricorrente non aveva neppure contestato la completezza di tale sintesi, sicché il motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Quanto al diniego dell'art. 131-bis c.p., la difesa ha richiamato l'occasionalità della condotta e il modesto quantitativo di droga, ma la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato elementi sintomatici di stabile inserimento nel mercato dello spaccio, quali il possesso di strumenti per la pesatura e custodia della sostanza, la presenza di un locale adibito allo scopo e l'uso di un motociclo per le cessioni.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non deducibile in cassazione la censura sull'affermazione di responsabilità, perché non risultava proposta in appello, e ha giudicato immune da vizi la motivazione con cui la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità del fatto, evidenziando indici di abitualità e inserimento nel mercato della droga incompatibili con l'art. 131-bis c.p. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    fattispecie di detenzione/cessione di sostanza stupefacente riconducibile all'ipotesi di lieve entità, oggetto della condanna confermata in punto di responsabilità e della rideterminazione della pena in appello

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto è sindacabile in cassazione solo nei limiti della congruità e logicità della motivazione di merito; può essere esclusa quando la condotta presenti indici di inserimento dell'agente nel mercato dello spaccio

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    è inammissibile il motivo di ricorso che introduce in cassazione una censura non devoluta con l'appello, se il ricorrente non contesta la completezza della sintesi dei motivi effettuata nella sentenza impugnata

Massime di principio

  • La censura proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile se la sentenza impugnata dà conto che il relativo tema non era stato devoluto in appello e il ricorrente non contesta la correttezza di tale ricostruzione.
  • Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è rimesso al merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione sia congrua, coerente e priva di vizi logico-giuridici.
  • In materia di stupefacenti, la particolare tenuità del fatto può essere esclusa non solo in ragione della quantità detenuta, ma anche sulla base di elementi sintomatici della professionalità o stabilità della condotta, come strumenti di pesatura, luoghi attrezzati per la custodia e modalità organizzate di cessione.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., una condotta apparentemente rudimentale può comunque risultare incompatibile con la non punibilità se il complesso degli elementi fattuali indica un inserimento dell'imputato nel mercato dello spaccio e una fonte di reddito derivante da tale attività.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.