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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21930/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che l'inammissibilità potesse essere ascrivibile a colpa del ricorrente.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente, lamentando un solo profilo di censura: il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che la motivazione del giudice di merito era adeguata, poiché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere fondato sull'assenza di elementi positivi e, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non è sufficiente la sola incensuratezza. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva valorizzato la serialità delle condotte, la loro protrazione per un ampio arco temporale, l'offesa al bene giuridico protetto, l'organizzazione dell'attività illecita e l'assenza di ravvedimento.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990

    Disposizione incriminatrice richiamata quale base della condanna confermata in appello per plurime cessioni di sostanza stupefacente, nella specie cocaina e hashish.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivi in favore dell'imputato; la sola incensuratezza non è più sufficiente alla loro concessione dopo la riforma del 2008.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che manchi colpa del ricorrente.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla l. 24 luglio 2008, n. 125

    La riforma ha inciso sull'art. 62-bis c.p., rendendo insufficiente la sola incensuratezza ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, non può escludersi la colpa del ricorrente ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizzi elementi negativi significativi del fatto e della personalità dell'imputato, in assenza di concreti elementi positivi contrari.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., la mera incensuratezza non basta da sola a fondare la concessione delle attenuanti generiche.
  • Ai fini della motivazione sul punto delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché consideri le specifiche deduzioni difensive.
  • La serialità e la protrazione nel tempo di condotte di cessione di stupefacenti, l'organizzazione dell'attività illecita e l'assenza di ravvedimento possono costituire ragioni sufficienti per negare le attenuanti generiche.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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