Cassazione Penale, Ordinanza n. 21932/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Ha dedotto, in sintesi, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa ha contestato la valutazione di merito che aveva escluso la minima offensività della condotta sulla base del rinvenimento di una significativa somma di denaro in contanti e di un manoscritto con nomi e tariffario, ritenuti indici di un'attività di spaccio professionale e organizzata. Ha inoltre censurato la valutazione negativa sulle attenuanti generiche, ritenendo non corretta la valorizzazione dei precedenti penali e l'assenza di elementi positivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito sulla non applicabilità della particolare tenuità del fatto fosse sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici, non essendo sindacabile in sede di legittimità. Analogamente ha ritenuto non censurabile il diniego delle attenuanti generiche, essendo anch'esso fondato su motivazione adeguata, con riferimento all'assenza di elementi positivi e ai precedenti penali dell'imputato. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/1990
individua il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, confermato nei gradi di merito
la particolare tenuità del fatto è riconoscibile solo se il giudizio di merito sia sorretto da motivazione congrua; nel caso concreto la Corte di merito ha escluso i presupposti in ragione di indici di professionalità e organizzazione dell'attività di spaccio
le circostanze attenuanti generiche sono rimesse a una valutazione di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata; nel caso concreto sono state negate per mancanza di elementi positivi e per i precedenti penali
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La valutazione di merito sulla sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua, coerente e priva di vizi logico-giuridici.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., elementi quali il rinvenimento di somme di denaro, appunti con nominativi e tariffe, o altri indici di organizzazione dell'attività illecita possono escludere la minima offensività e la riconducibilità della condotta a un episodio di lieve entità.
- La determinazione sulle circostanze attenuanti generiche appartiene al giudice di merito e non può essere censurata in sede di legittimità se è motivata con riferimento all'assenza di elementi favorevoli e ai precedenti penali dell'imputato.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a contestare apprezzamenti di fatto adeguatamente motivati in punto di particolare tenuità del fatto e trattamento sanzionatorio, esso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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