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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26957/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che, in funzione di giudice del riesame, aveva rigettato la richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Il Pileri era indagato per acquisto e cessione di ingenti quantitativi di cocaina (circa 5 kg per singola consegna e più episodi per complessivi almeno 10 kg), in concorso con altri, con riferimento a diverse trasferte e consegne tra Milano, Cesano Boscone, Sesto Fiorentino e Livorno. I motivi di impugnazione denunciavano: errata applicazione e valutazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. in ordine alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione; e carenza di motivazione rispetto all'inadeguatezza di misure meno afflittive (es. domiciliari con controllo elettronico). La difesa ha altresì contestato l'uso di elementi indiziari riferibili a terzi (pedinamenti, prossimità celle telefoniche) come prova della prosecuzione dei contatti e della pericolosità attuale; ha sottolineato l'incensuratezza del Pileri e il decorso del tempo rispetto ai fatti (ultima identificazione 30/03/2022). In memoria sono stati poi allegati elementi nuovi (decreti di giudizio immediato per altri, questioni di salute del ricorrente).

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili le questioni sanitarie introdotte in memoria perché nuove rispetto ai motivi di ricorso. Sul merito ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente ricostruito il contesto indiziario (esistenza di un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti collegata alla famiglia Calaiò, molteplici trasferte e consegne, sequestri di denaro collegabili alle cessioni) e abbia valutato legittimamente le esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p.: la gravità, i quantitativi rilevanti, la rilevanza economica dell'attività e la persistenza di contatti fino a giugno 2022 giustificano il rischio di reiterazione. La Corte ha inoltre confermato che la posizione cautelare è individuale e può differire tra coindagati; ha ritenuto motivata l'esclusione di misure meno afflittive (domiciliari con controllo elettronico) in ragione delle modalità operative dell'indagato (gestione dei traffici dalla Sardegna, disponibilità di uomini e mezzi). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Criterio principale per la valutazione delle esigenze cautelari: il Tribunale ha ritenuto che le modalità del fatto, i quantitativi, e i comportamenti successivi (contatti e tentativi di ripristinare rapporti illeciti) costituiscano fondamento per la custodia in carcere come misura idonea a prevenire la reiterazione.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    art. 275 c.p.p. (richiamato nei motivi)

    Norma di rinvio sulle misure cautelari e la loro concreta applicazione; il ricorso lamentava errata applicazione ma la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti): art. 73 e art. 80

    art. 73 commi 1 e 6; art. 80 comma 2

    Norme che disciplinano i delitti relativi a traffico di stupefacenti e le aggravanti per ingente quantitativo e concorso di persone; la Corte ha ritenuto che l'ipotesi delittuosa e le aggravanti siano supportate dagli elementi probatori e rilevanti ai fini cautelari.

  • art. 110 cod. pen. e art. 81 cod. pen. comma 2

    art. 110 c.p.; art. 81 comma 2 c.p.

    Rinvio alla partecipazione in concorso e all'aumento di pena per il concorso di più persone: utilizzati per inquadrare la pluralità delle condotte e l'evento aggravante.

  • art. 74 D.P.R. 309/1990 (circostanza riferita)

    art. 74 T.U. Stup. (richiamato nel ricorso come non contestato)

    La difesa lamentava che Pileri non fosse destinatario di contestazione per associazione ex art. 74; la Corte osserva che la ricostruzione circa la natura organizzata dell'attività non richiede necessariamente la contestazione formale dell'art. 74 per giustificare la gravità e la pervicacia dei fatti ai fini cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese nel giudizio di cassazione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94 c.1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale sulla comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario circa provvedimenti che incidono sul regime detentivo: la Corte ha disposto l'invio della copia del provvedimento per gli adempimenti consequenziali.

Massime di principio

  • La custodia cautelare può essere confermata quando emergono quantitativi significativi di stupefacente e un circuito organizzato di approvvigionamento e distribuzione: gravità del fatto e rilevanza economica pesano molto nella valutazione del pericolo di reiterazione.
  • I comportamenti successivi all'evento (contatti, tentativi di riavviare rapporti, pedinamenti, riscontri telefonici) sono elementi valutabili ai fini dell'attualità del pericolo di recidiva; la loro presenza può neutralizzare l'effetto mitigante del decorso del tempo.
  • La posizione cautelare è individuale: decisioni diverse per coindagati sono giustificate dalla diversa entità del contributo e dai profili personali di ciascuno; non basta la mera analogia di contestazione per ottenere lo stesso trattamento cautelare.
  • Per contestare l'inadeguatezza di misure meno afflittive occorre proporre elementi concreti e specifici che dimostrino la possibilità di rispettare le prescrizioni e l'assenza di rischio di reiterazione; mere ipotesi astratte non sono persuasive in sede di riesame/cassazione.
  • In sede di cassazione de libertate non si possono introdurre motivi nuovi (es. condizioni di salute) non dedotti originariamente nel ricorso; le questioni nuove sono generalmente inammissibili se non tempestivamente proposte nei termini processuali previsti.
  • La prova basata su analisi delle celle telefoniche e pedinamenti può essere ritenuta idonea se inserita in un quadro indiziario coerente e corroborata da altri elementi (incontri, sequestri, riscontri economici).

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