Cassazione Penale, Sentenza n. 26947/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso in detenzione di stupefacenti (cocaina). Il ricorrente ha dedotto: 1) insufficienza e vizio di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza, rilevando che l'aiuto ad occultare la droga era riportato solo nel verbale di arresto e non nel verbale di sequestro, che la fuga va interpretata come timore di denuncia per violazione della sorveglianza speciale e che un acquirente (Passalacqua) aveva interloquito solo con il coindagato Bonaccorsi; 2) vizio di motivazione circa le esigenze cautelari e sproporzione della custodia in carcere, sostenendo che, data la modesta quantità di droga, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico sarebbero stati adeguati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi. Sulla sussistenza dei gravi indizi, la Corte ha richiamato il limite del controllo di legittimità (possibile sindacato solo su logica e norme applicate, non su nuova rivalutazione delle prove) e ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale: la fuga per calarsi dal balcone e soprattutto l'attività di occultamento della pochette, documentata nel verbale di arresto, costituiscono elementi idonei a fondare i gravi indizi, e il valore probatorio del verbale di arresto non è neutralizzato dalla sua assenza nel verbale di sequestro. Sulla necessità della custodia in carcere, la Corte ha confermato che il giudice di merito ha valutato l'adeguatezza della misura con presidio elettronico e l'ha ritenuta insufficiente alla luce del contesto (reato in ambiente domestico, precedenti specifici, impermeabilità alle misure di controllo già in atto e rischio di contatti per ripresa dell'attività). Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; gli atti sono trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le ordinanze del Tribunale del Riesame; qui richiamata per inquadrare la pronuncia impugnata e il relativo procedimento cautelare.
art. 110 cod. pen.
Richiamato per la fattispecie di concorso di persone nel reato (Vaccalluzzo e Bonaccorsi).
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale in materia di stupefacenti, cui si riferisce il reato contestato (detenzione di cocaina).
art. 273 cod. proc. pen.
Definisce il criterio dei "gravi indizi di colpevolezza" per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ha spiegato che in Cassazione il sindacato è limitato alla verifica di logica e legittimità della motivazione.
art. 274 cod. proc. pen.
Regola le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato) che devono giustificare la misura; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le esigenze poste a fondamento della custodia in carcere.
art. 386, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di porre l'arrestato a disposizione del pubblico ministero e i termini per la trasmissione del verbale; utilizzato per giustificare il valore probatorio del verbale di arresto anche se alcune circostanze sono riportate solo in esso.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Prevede il presidio del braccialetto elettronico come misura di controllo; la Corte ha ricordato che il braccialetto tutela il pericolo di fuga ma non è idoneo a evitare contatti che possono favorire la ripresa dell'attività criminale, per cui la sua applicabilità richiede valutazione di adeguatezza.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale cui la Corte dà corso trasmettendo gli atti alla cancelleria per gli adempimenti formali successivi alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il controllo della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: verifica solo la logicità e la conformità alle norme della motivazione del giudice di merito, non una nuova valutazione delle risultanze probatorie.
- Il verbale di arresto ha valore probatorio significativo e la menzione di circostanze nel solo verbale di arresto (e non in altri atti) non ne annulla automaticamente l'attendibilità, soprattutto quando la normativa impone tempi stretti per la redazione degli atti.
- La fuga o il tentativo di sottrarsi all'intervento della polizia costituiscono indizi rilevanti di colpevolezza, salvo che il soggetto dimostri una giustificazione concreta e credibile (es. timore fondato di denunzia per altro illecito), da comprovare con elementi specifici.
- L'applicazione del braccialetto elettronico va valutata caso per caso: è efficace per contrastare il pericolo di fuga ma non necessariamente per prevenire contatti che agevolino la ripresa dell'attività illecita; pertanto la sua proposizione come alternativa alla custodia dev'essere supportata da elementi che escludano il rischio di reiterazione o di mantenimento di contatti illeciti.
- Per contestare con successo una misura cautelare in sede di legittimità, il ricorrente deve focalizzare censure sulle violazioni di legge o sulla manifesta illogicità della motivazione, fornendo elementi nuovi o dimostrando l'irragionevolezza della valutazione fattuale compiuta dal giudice di merito.
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