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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26945/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli appellanti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva ritenuti concorrenti nel reato di detenzione a fini di spaccio (art. 73 DPR 309/1990, comma V, con concorso di persone ai sensi dell'art. 81 c.p.). Ricci Claudio deduceva pretesa possibilità di ulteriore riduzione della pena nonostante il concordato; Ricci Miriana, Materazzi e Falsanisi contestavano la qualificazione della loro condotta come concorso attivo e chiedevano la derubricazione in mera connivenza non punibile e/o il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p.; Ricci Moreno contestava la valutazione probatoria che gli attribuiva il ruolo di vedetta e chiedeva il riconoscimento della partecipazione di minima importanza e delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Ricci Claudio per difetto di sottoscrizione da parte di un difensore abilitato come previsto dall'art. 613 c.p.p. e, comunque, ha escluso vizi rilevanti sulla determinazione della pena concordata essendo questa nei limiti di legge. I ricorsi di Materazzi Marina e Falsanisi Cristina sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati perché la valutazione di merito (intercettazioni, servizi di osservazione) dimostrava un contributo consapevole all'attività di spaccio (custodia/occultamento della droga e funzione di vedetta), escludendo la connivenza non punibile e la speciale tenuità ex art. 62 n.4 c.p. Il ricorso di Ricci Moreno è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: la Corte d'appello ha valutato correttamente gli indizi che attestano il ruolo di vedetta e ha motivatamente escluso le attenuanti richieste (partecipazione di minima importanza e attenuanti generiche). Per tutti i ricorrenti è stata confermata la sostanza delle statuizioni di merito; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 DPR 309/1990

    La condotta è stata ricondotta alla fattispecie del comma V (detenzione a fini di spaccio); la Corte ha ritenuto che attività di custodia/occultamento e vedetta integrino contributo rilevante al commercio di stupefacenti

  • art. 81 c.p.

    Applicata per configurare il concorso di persone nelle condotte di spaccio

  • art. 62 n.4 c.p.

    Richiesta come attenuante per speciale tenuità; ritenuta non applicabile perché mancavano contemporaneamente il minimo lucro e la bassa pericolosità dell'evento, e vi erano elementi sintomatici di attività continuativa e contributi attivi

  • art. 599-bis c.p.p.

    Principio richiamato: l'accordo sul trattamento sanzionatorio limita la possibilità di sindacare in Cassazione la determinazione della pena, salvo che la pena sia illegale

  • art. 613 c.p.p.

    Stabilisce i requisiti formali per la sottoscrizione del ricorso in Cassazione; ricorso personale privo della firma di difensore abilitato è inammissibile

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di impugnazione per vizio motivazionale; la Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato in relazione al controllo del giudice di legittimità sulla correttezza, completezza e logicità della motivazione e della valutazione degli indizi

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini delle attenuanti generiche; la Corte precisa che il giudice di merito può fare riferimento agli elementi che ritiene decisivi

  • art. 616 c.p.p.

    Consente l'imposizione, a carico dei ricorrenti inammissibili, dell'onere di versamento alla Cassa delle Ammende; applicata per la somma di euro 3.000,00

Massime di principio

  • Un ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto da un difensore abilitato secondo art. 613 c.p.p.; i ricorsi depositati personalmente sono generalmente inammissibili.
  • L'accordo concordato in appello sul trattamento sanzionatorio limita molto la possibilità di impugnare la quantificazione della pena in Cassazione: si può contestare la pena solo se è illegale o se l'accordo si è fondato su una falsa rappresentazione del quadro sanzionatorio (art. 599-bis c.p.p.).
  • In casi di detenzione per spaccio, comportamenti come custodire la droga, occultarla su richiesta per eludere perquisizioni o svolgere funzioni di vedetta possono costituire un contributo attivo al reato e escludere la semplice connivenza non punibile.
  • La Cassazione non riesamina i fatti ex novo: per ottenere l'annullamento per vizi di motivazione è necessario indicare specifiche aporie logiche o contraddizioni nella valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • L'attenuante di speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.) richiede la concomitanza di ridotto lucro e di modesta pericolosità dell'evento; la sua applicazione è esclusa se emergono elementi di attività continuativa o contributi consapevoli all'attività illecita.
  • Le attenuanti generiche e la partecipazione di minima importanza sono valutazioni di fatto del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria; la loro esclusione non necessita di esame di tutti gli elementi, purché risulti il riferimento a quelli ritenuti decisivi.

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