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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26950/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia in carcere dal 16/05/2019 al 07/06/2019 e agli arresti domiciliari fino al 18/12/2019 per reati associativi (art.416-bis c.p. e art.74 T.U. stupefacenti). Il ricorrente denunciava: 1) carenza di motivazione relativa agli allegati che comprovavano l'assenza di colpa grave; 2) errata applicazione e interpretazione degli artt. 314 e 315 c.p.p. e vizio di motivazione perché la sentenza di assoluzione si era basata sugli stessi elementi di prova usati per la misura cautelare; 3) motivazione illogica per avere valutato condotte riferibili a terze persone; 4) mancanza di specifica valutazione del carattere di gravità della colpa ostativa all'equa riparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha confermato che la Corte d'appello poteva valorizzare i fatti su cui si era basata l'ordinanza cautelare anche se l'assoluzione nel giudizio di merito era stata pronunciata sul medesimo compendio indiziario (salvo che tali elementi siano stati espressamente esclusi dal giudice di cognizione). Ha però annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo esame alla Corte d'appello di Venezia con riferimento al comportamento endoprocessuale dell'indagato (in particolare al deposito di note difensive nelle fasi de libertate) che i giudici della riparazione non avevano adeguatamente valutato rispetto alla possibile efficacia sinergica con il mantenimento della misura cautelare. In sostanza il giudice di legittimità ha ritenuto correttamente valutabili numerosi elementi indiziari come riconducibili al Lorusso, ma ha censurato la mancanza di specifico esame sul comportamento processuale dell'imputato.

Norme richiamate

  • art.416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina l'associazione di tipo mafioso e altre aggravazioni: citata come fatto-reato alla base delle indagini e della misura cautelare; la Corte ne prende atto come contesto fattuale senza mutare il principio applicativo sulla riparazione.

  • art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti)

    Norma sostanziale relativa ai delitti in materia di stupefacenti; indicata fra le ipotesi di reato per le quali è stata disposta la misura cautelare e valutata nel complesso indiziario.

  • art.314 cod. proc. pen.

    Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha applicato il principio che, ai fini dell'esclusione della riparazione per dolo o colpa grave, si valutano i fatti su cui si è fondato il titolo cautelare purché non siano stati espressamente dichiarati inutilizzabili o neutralizzati nel giudizio di cognizione.

  • art.315 cod. proc. pen.

    Prevede l'opposizione alla domanda di riparazione e i motivi ostativi; la Corte ha richiamato l'esigenza di motivazione specifica circa la sussistenza della colpa grave e ha ritenuto ammissibile la valutazione degli elementi investigativi non esclusi dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione il giudice può prendere in considerazione gli stessi elementi indiziari che hanno giustificato la misura cautelare anche se il giudizio di merito si è concluso con assoluzione, salvo che il giudice di cognizione abbia espressamente escluso o dichiarato inutilizzabili tali elementi.
  • La semplice pronuncia di assoluzione non determina automaticamente l'impossibilità di valorizzare gli elementi che avevano sorretto la misura cautelare; è necessario verificare se e come il giudice di merito abbia neutralizzato la loro valenza indiziaria.
  • Per escludere la riparazione per dolo o colpa grave occorre una motivazione specifica e puntuale: non basta un'affermazione apodittica della gravità della colpa.
  • Il comportamento endoprocessuale dell'indagato (es. deposizione di note difensive, atti nel procedimento de libertate) può essere valutato ai fini dell'elemento causale che ha determinato la misura cautelare: il giudice deve esaminarne l'eventuale efficacia sinergica rispetto al mantenimento della misura.
  • Le valutazioni del giudice della riparazione devono verificare la riconducibilità delle condotte al ricorrente; non è ammissibile motivare l'esclusione della riparazione sulla base di fatti non effettivamente attribuibili all'interessato.
  • Se il giudice di merito omette di valutare aspetti rilevanti (per es. l'incidenza di atti difensivi nel corso del procedimento), la decisione può essere annullata e rinviata per un nuovo esame limitato ai profili non considerati.

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