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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26946/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per riparazione ex art. 314 c.p.p. per ingiusta detenzione (custodia cautelare dal 20/09/2012 al 14/04/2014) connessa a ipotesi di tentato omicidio e omicidio. La Corte d'Appello di Catanzaro aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente la condizione ostativa della colpa grave sulla base di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, conversazioni intercettate e altre emergenze investigative; la difesa ha censurato la valutazione perché tali dichiarazioni non erano state riscontrate e in più erano state in parte dissociate dalle sentenze di merito che avevano assolto l'imputato.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendo che la Corte della riparazione abbia commesso errori metodologici: ha valorizzato dichiarazioni di collaboratori senza verificare se fossero state ritenute provate o non escluse dal giudice di merito; non ha accertato il nesso eziologico tra le condotte attribuite al ricorrente e la misura cautelare adottata; non ha valutato se la presenza in contesti familiari fosse 'necessitata' o manifestasse macroscopica negligenza; non ha considerato esplicitamente la precedente condanna per 416-bis che poteva essere rilevante. L'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Catania per un nuovo giudizio sulla sussistenza di dolo o colpa grave, secondo i principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; impone la valutazione della sussistenza di dolo o colpa grave del detenuto quale causa della privazione della libertà.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso; la Corte segnala che una condanna per 416-bis in altro procedimento può essere elemento rilevabile, purché collegato ex ante alla misura cautelare contestata.

  • Giurisprudenza di legittimità (principi richiamati)

    Sez. 4 n. 9212/13; Sez. U n. 32383/10; Sez. 4 n. 12228/17; Sez. 4 n. 46469/18; Sez. 4 n. 27458/19; Sez. 4 n. 10195/20; Sez. 4 n. 29550/19; Sez. 4 n. 1235/13

    Principi consolidati: il giudice della riparazione compie una valutazione ex ante autonoma rispetto al merito, volta a stabilire se il comportamento del detenuto abbia creato l'apparenza del reato per il quale fu applicata la misura; non può valorizzare elementi fattuali esclusi o non accertati dal giudice di merito; le frequentazioni ambigue possono integrare colpa grave solo se non 'necessitate' e accompagnate da consapevolezza del coinvolgimento in illeciti.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta in via autonoma e 'ex ante' se il comportamento del richiedente abbia creato l'apparenza del reato specifico che giustificò la misura cautelare, non se il comportamento integri materialmente il reato.
  • Non possono essere considerate ostative al risarcimento condotte o fatti che il giudice di merito ha espressamente escluso o che non risultano provati; il giudice della riparazione non può valorizzare elementi fattuali che il merito ha scartato.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono risultare riscontrate o non escluse sul piano fattuale per poter configurare colpa grave: mere affermazioni non corroborate non bastano.
  • La presenza del detenuto in contesti familiari con persone indiziate non è di per sé prova di colpa grave: occorre valutare se la frequentazione era 'necessitata' (p.es. parentela) o se denotava consapevolezza e partecipazione a condotte illecite in modo macroscopicamente negligente.
  • Una precedente condanna rilevante (es. per 416-bis) può essere presa in considerazione dal giudice della riparazione, ma solo se, nella prospettiva ex ante, essa contribuiva effettivamente all'apparenza di colpevolezza che giustificò la misura cautelare.
  • Se la motivazione della corte di riparazione è carente o metodologicamente errata nel collegare i fatti alla misura cautelare, la decisione va annullata e il giudizio rimesso per nuovo esame.

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