Cassazione Penale, Sentenza n. 26948/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 07/03/2024 relativa al rigetto parziale della richiesta di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art.297 cod.proc.pen., con particolare riferimento ai capi B13, B14 e B15. Il ricorrente denunciava violazione di norme di legge (artt.297, 12, 303, 310 cod.proc.pen.), violazione dell'art.6 CEDU e degli artt.24 e 111 Cost., e vizio di motivazione per avere il Tribunale escluso la desumibilità dagli atti degli elementi alla base della seconda ordinanza nonostante, a detta del ricorrente, il medesimo patrimonio indiziario (es. chat Sky-Ecc fornite da autorità estera) fosse comune alle Procure e dunque già disponibile al momento del primo provvedimento cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che il Tribunale non ha adeguatamente motivato la decisione di escludere la desumibilità degli elementi relativi ai capi B13, B14 e B15, non avendo dato risposta specifica alla censura secondo cui le stesse fonti indiziarie (compendio di chat e documenti acquisiti tramite ordine europeo) erano comuni e dunque idonee, al momento della prima ordinanza, a consentire la misura successiva. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame della retrodatazione e delle conseguenze sul mantenimento della custodia cautelare.
Norme richiamate
Regola la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in caso di più ordinanze: applicazione automatica se sussiste connessione qualificata (concorso formale, continuazione, connessione teleologica) nel medesimo procedimento; in altri casi la retrodatazione richiede la desumibilità dagli atti degli elementi necessari per adottare la seconda misura.
Disciplina le ipotesi di connessione qualificata (continuazione) rilevanti ai fini dell'art.297 per la retrodatazione.
Stabilisce che, in caso di rinvio del procedimento ad altro giudice, i termini di custodia decorrono ex novo; principio invocato dal Tribunale per escludere indebite dilatazioni temporali a seguito di trasmissione degli atti per incompetenza.
Norma procedurale che disciplina l'impugnazione in ordine alle decisioni del giudice per le libertà: la Corte ha esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale adottata in sede di appello ai sensi di tale norma.
Riguarda la presunzione in materia di misura cautelare: la Corte ha richiamato l'interesse specifico collegato alla presunzione ai fini della valutazione di rilevanza della retrodatazione per il reato associativo.
Norma sostanziale utilizzata per qualificare il reato associativo relativo al traffico di stupefacenti contestato in entrambi i procedimenti.
art.6 CEDU
Richiamato come parametro di garanzia del giusto processo; il ricorrente aveva invocato violazione del diritto a un processo equo e alla motivazione, la Corte ha esaminato la correttezza procedurale e motivazionale dell'ordinanza impugnata.
art.24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte ha valutato in concreto la correttezza della motivazione alla luce delle deduzioni difensive.
art.111 Cost.
Principio di ragionevole durata del processo e garanzie processuali: utilizzato nel quadro delle censure sulla retrodatazione e sulla durata della custodia cautelare.
Sentenza Corte Cost. n.408/2005
Ha esteso l'ambito di operatività dell'art.297 prevedendo che la retrodatazione possa operare anche per fatti diversi non connessi quando gli elementi per emettere la nuova ordinanza fossero già desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza; principio richiamato dalla Corte di Cassazione.
Sez. Ue. Cassazione, Librato n.14535/2007
Chiarisce i limiti e i presupposti di applicazione dell'art.297 in tema di più ordinanze cautelari in procedimenti diversi e la necessità di valutare la desumibilità degli elementi probatori prima del rinvio a giudizio.
Sez. U, Rahulia n.21957/2005
Pronuncia che ha contribuito a definire le tre fattispecie operative (connessione qualificata, connessione con rinvio a giudizio, e fatti diversi con desumibilità) applicabili all'art.297.
Sez. U, Mazzitelli n.23166/2020
Ha precisato che, per misure emesse in procedimenti davanti a uffici diversi, la retrodatazione può essere riconosciuta solo se sussiste connessione qualificata tra i fatti; principio richiamato nel caso.
Massime di principio
- La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare (art.297 c.3) si applica automaticamente quando le ordinanze successive riguardano fatti legati da connessione qualificata (concorso formale, continuazione, connessione teleologica) emesse nello stesso procedimento.
- Quando le ordinanze sono emesse in procedimenti diversi, la retrodatazione per fatti diversi e con connessione qualificata opera solo se gli elementi relativi ai fatti della seconda ordinanza erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il primo fatto; il giudice deve motivare la valutazione della desumibilità.
- La 'desumibilità' non equivale alla mera conoscenza storica del fatto: occorre che, dagli atti originari, emerga un compendio indiziario quantitativamente idoneo a giustificare la misura cautelare sin dal momento della prima ordinanza (non è sufficiente la successiva rielaborazione interpretativa degli stessi elementi).
- La presenza di uffici giudiziari diversi non è di per sé ostativa alla retrodatazione se sussiste connessione qualificata e gli elementi erano desumibili; tuttavia, se la competenza diversa rende inevitabile la separazione dei procedimenti, la retrodatazione può essere esclusa.
- Il giudice d'appello deve fornire risposta puntuale alle deduzioni difensive circa la comune disponibilità del patrimonio probatorio (es. documenti/acquisizioni internazionali), altrimenti la motivazione è viziata e la decisione annullabile in Cassazione.
- L'interesse alla scarcerazione per scadenza dei termini riguarda anche il singolo addebito: l'indagato può avere interesse a ottenere la liberazione per uno specifico capo anche se permangono altre misure risultanti da titoli diversi.
- In casi analoghi è prudente per il difensore documentare e comparare esplicitamente dalle carte processuali i compendi indiziari (data di acquisizione, contenuto delle chat/documenti, trasmissioni tra Procure) per dimostrare la desumibilità e ottenere la retrodatazione.
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