Cassazione Penale, Sentenza n. 26949/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. di Vibo Valentia per detenzione ai fini di spaccio di cocaina (grammi 1.879,7 lordi). Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e delle norme procedurali indicate, nonché carenza e illogicità della motivazione sulla inadeguatezza delle misure alternative (arresti domiciliari), sostenendo che i giudici avevano fondato la decisione su mere asserzioni e presunzioni senza specifici elementi concreti a sostegno del pericolo di reiterazione e della necessità della misura più afflittiva.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato correttamente e sufficiente la conferma della custodia cautelare, richiamando: l'ingente quantitativo di cocaina sequestrata, le modalità professionali di occultamento (pannello nel bagagliaio), il rinvenimento in casa di materiale per il confezionamento delle dosi e l'impossibilità di riqualificare il fatto come piccolo traffico (art. 73, comma 5 DPR 309/90). Tali elementi, combinati, giustificano il concreto pericolo di reiterazione e l'inidoneità degli arresti domiciliari a garantire il necessario controllo e il distacco dai contatti criminali. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; disposti gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla conferma del provvedimento di convalida dell'arresto e della misura cautelare, ossia il Tribunale ha esercitato il controllo sulla decisione del G.I.P.
art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. 309/1990
Articolo relativo ai delitti in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie di detenzione ai fini di spaccio (comma 1) e ha escluso la possibilità di ricondurre il fatto al comma 5 (minore entità) in considerazione dell'ingente quantitativo sequestrato.
Norma che impone motivazione specifica sull'adozione delle misure cautelari: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia applicato correttamente i criteri di valutazione (esigenze cautelari, pericolo di reiterazione, gravità del fatto e personalità dell'indagato) e abbia dato motivazione concreta sull'inidoneità delle misure alternative.
Richiamata implicitamente nella valutazione delle esigenze di prevenzione (in particolare lett. c): la Corte ha condiviso la valutazione che gli arresti domiciliari non garantissero il necessario monitoraggio per recidere i contatti criminali.
art. 292, comma 2, lett. c-bis cod. proc. pen.
Norma citata dal ricorrente tra le disposizioni richiamate nella censura; nel provvedimento di legittimità non è emersa una modifica dell'interpretazione dei giudici di merito che si sono concentrati soprattutto sui criteri di cui all'art. 275 e art. 274.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata nelle censure difensive; la Corte non ha ritenuto che il richiamo potesse mutare la valutazione compiuta dai giudici del merito circa la sussistenza delle esigenze cautelari.
art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti a carico dell'autorità dopo la dichiarazione d'inammissibilità: la Corte ha disposto gli adempimenti di rito previsti dall'articolo.
Massime di principio
- La presenza di un quantitativo significativo di stupefacente, modalità professionali di occultamento e materiale per il confezionamento in casa costituiscono elementi concreti tali da fondare il rischio di reiterazione e la necessità della custodia in carcere.
- Per escludere misure alternative (es. arresti domiciliari) occorre una motivazione specifica e basata su elementi concreti che dimostrino l'adeguatezza di tali misure; la mera asserzione difensiva non è sufficiente.
- La valutazione prognostica sulla propensione dell'indagato a sottrarsi alle prescrizioni cautelari (e quindi sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari) è legittima se fondata su dati fattuali concreti e sul contesto del reato.
- In Cassazione non è consentito un sindacato di merito sui fatti quando il giudice del riesame ha motivato in modo puntuale, coerente e non manifestamente illogico; le censure puramente revisionali sono generalmente inammissibili.
- Difesa efficace: per ottenere misure meno afflittive è necessario proporre elementi concreti e specifici (es. radicamento familiare/documentato, controlli efficaci a distanza, mancanza di collegamenti con reti criminali) che contrastino la prognosi di pericolo di reiterazione.
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