Cassazione Civile, Ordinanza n. 34917/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una serie di verbali di accertamento per violazione del codice della strada, contestati per il transito in una corsia preferenziale riattivata lungo via di Portonaccio in Roma. I destinatari delle sanzioni avevano proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che la segnaletica orizzontale e verticale fosse inadeguata o non sufficientemente visibile, che la riattivazione della corsia non fosse stata adeguatamente pubblicizzata, che vi fosse giudicato esterno favorevole per alcuni degli opponenti in precedenti giudizi analoghi, che difettasse l’elemento psicologico della violazione e che l’apparato di rilevamento automatico non fosse legittimamente installato o dovesse essere periodicamente tarato. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: violazione del giudicato sostanziale esterno, omesso esame di documenti sulla segnaletica, erroneo mancato riconoscimento di presunzioni sull’inadeguatezza della segnaletica e sulla mancata pubblicizzazione, errore nell’applicazione dell’onere della prova, difetto dell’elemento soggettivo e mancata considerazione del tema dell’autorizzazione all’installazione del dispositivo Sirio Ves.
La decisione
La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili. Ha osservato che i precedenti giudizi richiamati riguardavano verbali e fatti diversi, quindi non potevano produrre giudicato nel presente processo; che il Tribunale aveva già esaminato la documentazione e ricostruito compiutamente lo stato dei luoghi, la riattivazione della corsia, la segnaletica e la pubblicizzazione dell’intervento; che la doglianza sulla presunzione era in realtà una censura sulla valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità; che l’onere della prova, in caso di contestazione della sola inadeguatezza della segnaletica, gravava sugli opponenti e non sull’amministrazione; che per le sanzioni amministrative basta la coscienza e volontà della condotta, con presunzione di colpa a carico dell’autore, salvo prova dell’errore scusabile, qui escluso perché l’ente aveva fatto quanto possibile per informare l’utenza; e che il sesto motivo era generico e nuovo, poiché il giudice di merito aveva trattato soltanto il tema della taratura/autorizzazione dell’apparato e non quello dell’autorizzazione all’installazione, mai specificamente dedotto. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, senza spese per mancata difesa degli intimati, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
definizione in camera di consiglio su proposta del relatore
La Corte ha condiviso la proposta del relatore di definire il ricorso con declaratoria di inammissibilità in sede camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva
Nelle sanzioni amministrative opera una presunzione di colpa a carico dell’autore della violazione; non occorre la prova concreta del dolo o della colpa, gravando sull’agente l’onere di provare di aver agito senza colpa.
violazioni per transito nella corsia preferenziale
La sanzione presuppone la prova della violazione della disciplina di accesso alla corsia preferenziale e la adeguata segnalazione del divieto o del preavviso, secondo la contestazione concretamente proposta.
Massime di principio
- Il giudicato esterno è invocabile solo se il precedente giudizio riguarda il medesimo rapporto sostanziale e la medesima fattispecie, non essendo sufficiente il richiamo a decisioni favorevoli rese su verbali o fatti diversi.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare in vizio di omesso esame una censura che mira, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
- Quando l’opponente deduce non l’inesistenza, ma la sola inadeguatezza della segnaletica stradale, l’onere di dimostrarne l’insufficienza resta a suo carico; l’amministrazione deve provare la segnaletica solo se se ne contesta la totale mancanza.
- Nelle sanzioni amministrative la coscienza e volontà della condotta integra una presunzione di colpa superabile solo con la prova dell’errore scusabile o dell’assenza di colpa, prova che richiede circostanze concrete tali da rendere inevitabile la condotta tenuta.
- La censura di legittimità deve essere specifica e riferita a questioni effettivamente trattate nei gradi di merito; sono inammissibili le doglianze nuove o formulate in modo generico, specie se non indicano in quale fase processuale la questione sia stata introdotta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34786/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34787/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34789/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34790/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34795/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34796/2021 del 17/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →