Cassazione Penale, Sentenza n. 12712/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo di continuazione tra due sentenze di cui è stato condannato: la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 24/09/2014 (pena 24 anni per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti) e la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 28/01/2005 (pena 11 anni per tentato omicidio, detenzione di armi ed estorsione aggravata dal metodo mafioso). In sintesi ha dedotto: a) che la Corte d'appello di Catanzaro aveva erroneamente ritenuto preclusa la valutazione della continuazione in sede esecutiva in forza dell'art. 671 c.p.p.; b) che erano emersi elementi nuovi (in particolare il riconoscimento, in favore di un coimputato, dell'unicità del disegno criminoso da parte di altro giudice dell'esecuzione) che avrebbero giustificato la riapertura della questione; c) violazione e vizio di motivazione in ordine alla contestazione della recidiva e al travisamento delle sentenze impugnate; d) censura di possibile incostituzionalità dell'art. 671 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che sussiste una preclusione normativa ai sensi dell'art. 671 c.p.p.: se il giudice della cognizione ha già esaminato e ritenuto non sussistente l'unitarietà del disegno criminoso, la questione non può essere riesaminata in sede esecutiva. La Corte ha altresì richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione (impossibilità per la Cassazione di riformulare la valutazione di merito, salvo la presenza di "ragionevole dubbio" o di travisamento della prova), ha ritenuto manifestamente infondata e priva di specificità la questione di costituzionalità prospettata e ha osservato che le questioni relative alla recidiva erano già state dedotte e decise in sede di cognizione e pertanto non ri- proponibili in esecuzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che stabilisce la preclusione all'instaurarsi dell'istituto della continuazione in sede esecutiva quando il giudice della cognizione abbia già escluso l'unicità del disegno criminoso: il verdetto di merito impedisce la riapertura della questione in esecuzione
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, travisamento della prova, errori di diritto). La Corte richiama i limiti di sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione delle prove
Riferiti alla contestazione della recidiva (art. 81 c.p.) e ai criteri di determinazione della pena (art. 99 c.p.); la Corte rileva che la questione relativa alla recidiva era già stata esaminata in sede di cognizione
Modifica che incide sul raggio di azione della lett. e) dell'art. 606 c.p.p.; posta a fondamento della possibilità di dedurre il travisamento della prova, ma soggetta ai limiti richiamati dalla Corte (impossibilità di sindacare il "fatto" oltre il "travisamento della prova")
Corte costituzionale, sent. n. 185 del 2015
Decisione citata in relazione all'obbligatorietà della recidiva: la Corte osserva che la questione era già stata dedotta nel merito e decisa, rendendo la ri-proposizione in sede esecutiva inammissibile
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. U, Sez. 2, Sez. 4, ecc.)
Richiamati principi consolidati sulla limitazione del sindacato di legittimità: la Cassazione verifica la coerenza e l'esaustività della motivazione e la sussistenza di eventuali travisamenti della prova, ma non può ri-valutare i fatti già valutati dal giudice di merito
Massime di principio
- Se la questione della continuazione (identità del disegno criminoso) è già stata esaminata e decisa dal giudice della cognizione, la stessa non può essere riaperta in sede esecutiva a causa della preclusione normativa dell'art. 671 c.p.p.
- La dichiarazione di "novità" utile a superare la preclusione deve consistere in elementi realmente nuovi, incontrovertibili e non rappresentare una semplice diversa interpretazione di prove già valutate; altrimenti il rimedio è inammissibile
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato: non può formare una nuova valutazione di merito ma solo accertare la completezza, la logica e l'esistenza di un travisamento della prova (prove inesistenti o risultato di prova incontestabilmente diverso dal reale)
- L'accertamento in sede esecutiva che un coimputato abbia ottenuto il riconoscimento della continuazione non vincola automaticamente la posizione degli altri imputati; non produce effetto estensivo sulle posizioni altrui
- Le questioni già dedotte e decise in sede di cognizione (es. recidiva) non sono riproponibili in esecuzione; per sollevare un vizio occorre che non sia stato già oggetto di decisione in merito
- Per proporre con successo questioni di incostituzionalità o di vizio di motivazione occorre formulare argomentazioni specifiche, ben illustrate e non meramente generiche, in modo da superare il filtro di manifesta infondatezza
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