Cassazione Civile, Ordinanza n. 28454/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un atto di intimazione relativo a sette diverse pretese per tributi locali (Tari-Tares) riferite a più annualità, ottenendone l’annullamento in primo grado con compensazione delle spese. Il contribuente aveva poi appellato solo il capo sulle spese, sostenendo che la compensazione fosse ingiustificata perché aveva ottenuto piena vittoria e non ricorrevano né soccombenza reciproca né gravi ragioni. La Corte di secondo grado ha respinto l’appello ritenendo plausibile e congrua la motivazione del primo giudice, fondata sulla definizione della lite su base processuale e sull’assenza di elementi che facessero ritenere il tributo non dovuto ab origine. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dei parametri costituzionali richiamati, oltre a dedurre l’apparenza della motivazione e la non compensabilità delle spese in presenza di vittoria totale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo, affermando che nel rito tributario la compensazione delle spese può essere giustificata da gravi ed eccezionali ragioni e che il relativo apprezzamento del giudice di merito è sindacabile solo nei limiti dell’illogicità, irrazionalità o motivazione meramente apparente. Nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata, letta nel contesto della vicenda, è stata giudicata plausibile e non viziata. Tuttavia il dispositivo riportato dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, oltre alla somma ex art. 96 c.p.c., alla Cassa delle ammende e al contributo unificato; pertanto, per come emerge dal testo, l’esito processuale finale è di rigetto/inammissibilità del ricorso con soccombenza del contribuente.
Norme richiamate
gravi e motivate ragioni / gravi ed eccezionali ragioni
Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di ragioni qualificate; il loro apprezzamento resta sindacabile in cassazione soltanto se la motivazione è astratta, non puntuale, illogica o irrazionale.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’applicazione del principio di soccombenza nella regolazione delle spese.
La compensazione delle spese, in assenza di soccombenza reciproca, richiede gravi ed eccezionali ragioni e una motivazione non meramente apparente.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della lesione del diritto di difesa per effetto della compensazione delle spese.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione e alla ragionevolezza della decisione.
Richiamato dal ricorrente nel censurare la regolazione delle spese e la coerenza della pronuncia rispetto al devoluto.
Richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità/inesistenza di una motivazione adeguata.
Richiamato dal ricorrente nel formulare la censura di legittimità.
Indicato come vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato nella proposta di definizione anticipata e nel dispositivo in relazione alla decisione camerale.
terzo comma; quarto comma
Applicato per la condanna per responsabilità aggravata e per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Usato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito tributario la compensazione delle spese è legittima quando la controversia sia stata definita per ragioni processuali o comunque in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, anche se il contribuente risulti vittorioso sul merito.
- Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese non consente una rivalutazione del merito della scelta del giudice, ma solo il controllo sulla presenza di una motivazione non meramente astratta, non apparente e non illogica.
- La motivazione sulla compensazione è sufficiente se, letta nel contesto della decisione, consente di comprendere che il giudice ha ritenuto la vicenda connotata da elementi tali da rendere non irragionevole la deroga al principio di soccombenza.
- Quando l’esito favorevole per il contribuente dipende soltanto da ragioni procedurali o da circostanze che non escludono in modo certo l’origine dovuta del tributo, può non essere illogica la compensazione delle spese.
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