Sentenza n. 3555/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in una precedente sentenza
Esito
Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, quali difensori della parte vittoriosa nel precedente giudizio e dichiaratisi antistatari, hanno agito per l'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato con la quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere sulla revoca della parità scolastica ed erano state poste a carico delle Amministrazioni scolastiche, in solido, le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in loro favore. Hanno dedotto che, nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, le Amministrazioni non avevano provveduto al pagamento. Hanno chiesto l'ordine di pagamento, la fissazione di un termine, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese del giudizio. In una precedente fase il TAR aveva richiesto la prova del passaggio in giudicato; tale prova è stata successivamente depositata mediante certificazione di cancelleria.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato perché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, la pronta liquidabilità del credito e l'assenza di prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'Amministrazione, costituitasi con atto di mero stile. Ha ordinato alle Amministrazioni intimate, in solido, di dare completa esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, detraendo eventuali pagamenti già effettuati, mediante il pagamento delle spese giudiziali e degli accessori liquidati nel titolo, degli interessi legali dalla notificazione dei titoli fino al soddisfo e del contributo unificato effettivamente versato. Ha accolto la richiesta di nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, individuandolo nel Prefetto di Napoli o in un funzionario delegato, da attivare mediante istanza degli interessati entro l'ulteriore termine di sessanta giorni. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente e satisfattivo il riconoscimento degli interessi legali fino al pagamento, idoneo a coprire anche l'eventuale ulteriore ritardo. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 750,00 oltre accessori, e ha riservato la liquidazione dell'eventuale compenso del commissario.
Norme richiamate
eventuale commissario ad acta; penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e)
L'azione di ottemperanza consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento. La penalità di mora non è automatica e può essere negata quando gli interessi legali riconosciuti fino al soddisfo risultino già idonei a compensare il ritardo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore può attivare gli strumenti esecutivi e di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo
La penalità di mora può essere esclusa quando il giudice ritenga che il riconoscimento degli interessi legali fino al soddisfo costituisca una tutela già ampiamente satisfattiva rispetto al ritardo nell'adempimento.
eventuale compenso del commissario
Il compenso del commissario ad acta è posto a carico dell'Amministrazione soccombente e viene liquidato con separato decreto, previa presentazione della nota specifica a mandato espletato.
termini di decadenza previsti
La parcella del commissario deve essere presentata nel rispetto dei termini decadenziali previsti dalla disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità
Consente l'oscuramento dei dati identificativi delle parti quando ricorrono esigenze di tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati quali fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, l'ammissibilità dell'azione richiede la prova del passaggio in giudicato del titolo, della sua notificazione e del decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche.
- Quando l'Amministrazione non dimostra l'avvenuto pagamento di un credito giudizialmente liquidato e prontamente determinabile, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine perentorio, comprendendo capitale, accessori, interessi legali fino al soddisfo e contributo unificato effettivamente versato.
- Nel caso di persistente inottemperanza all'ordine giudiziale di pagamento, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla presentazione di un'apposita istanza entro il termine stabilito.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere riconosciuta quando il giudice ritenga che gli interessi legali decorrenti fino all'effettivo soddisfo offrano una tutela sufficientemente satisfattiva anche per l'eventuale ulteriore ritardo.
- Il rimborso del contributo unificato anticipato dalla parte vittoriosa costituisce un'obbligazione legale autonoma rispetto alle spese di lite liquidate in sentenza e non si considera ricompreso in queste ultime.
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