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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18053/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una socia accomandante un avviso di accertamento per recuperare a tassazione il reddito di partecipazione, pari al 90%, derivante dalla partecipazione in una società in accomandita semplice. L’accertamento individuale seguiva un precedente avviso emesso verso la società per maggiori redditi relativi al medesimo anno d’imposta. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado perché una decisione sul primo avviso societario era stata annullata; in appello la controversia era stata sospesa per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. Successivamente il giudizio pregiudiziale era stato definito con sentenza di estinzione del giudizio di revocazione per rinuncia, e la commissione regionale aveva dichiarato estinto anche il giudizio sospeso ritenendo tardiva la riassunzione, perché aveva individuato il dies a quo nel passaggio in giudicato della sentenza pregiudiziale e aveva applicato il termine semestrale di impugnazione/definitività previsto dall’art. 327 c.p.c. nel testo modificato dalla l. n. 69/2009. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 327 c.p.c., nonché delle norme transitorie della l. n. 69/2009 e delle disposizioni del processo tributario, sostenendo che, trattandosi di giudizio introdotto prima del 4 luglio 2009, doveva applicarsi il previgente termine annuale; di conseguenza la sentenza pregiudiziale era divenuta definitiva solo dopo un anno e la riassunzione del giudizio sospeso era tempestiva.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha affermato che, poiché il giudizio pregiudiziale era stato introdotto in primo grado anteriormente al 4 luglio 2009, trovava applicazione il termine lungo annuale dell’art. 327 c.p.c. nel testo previgente e non quello semestrale introdotto dalla l. n. 69/2009. Pertanto la sentenza resa nel giudizio di revocazione era divenuta definitiva il 4 ottobre 2016 e da tale data decorreva il termine per la riassunzione del processo sospeso, che era stata eseguita tempestivamente il 1° dicembre 2016. La CTR aveva quindi erroneamente dichiarato estinto il giudizio per tardiva riassunzione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    testo vigente ratione temporis, anteriore alla modifica apportata dall'art. 46, comma 17, della l. n. 69/2009

    Per i giudizi introdotti prima dell’entrata in vigore della l. n. 69/2009 continua ad applicarsi il termine lungo annuale per impugnare, non il termine semestrale successivamente introdotto.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione del processo è stata disposta in pendenza di una causa pregiudiziale.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La sentenza pregiudiziale era stata impugnata per revocazione e poi oggetto di rinuncia, con conseguente estinzione del relativo giudizio.

  • art. 58, comma 1, l. n. 69/2009

    La disciplina transitoria impedisce l’applicazione retroattiva del termine semestrale ai giudizi già pendenti o instaurati prima del 4 luglio 2009.

  • art. 43, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dall’Ufficio nel motivo di ricorso in tema di riassunzione del processo tributario sospeso.

  • art. 45, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dall’Ufficio nel motivo di ricorso in tema di riassunzione del processo tributario sospeso.

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    La controparte aveva presentato istanza di definizione agevolata della controversia, poi non accolta dall’Ufficio per mancanza del presupposto della soccombenza erariale.

Massime di principio

  • Il termine lungo per impugnare previsto dall’art. 327 c.p.c. va applicato, nella versione previgente o modificata, in base alla data di instaurazione del giudizio di primo grado, e non al momento in cui si verifica una successiva fase processuale o un successivo grado.
  • La disciplina transitoria della l. n. 69/2009 impedisce che il termine semestrale di impugnazione si applichi ai giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009.
  • Quando la riassunzione del processo sospeso dipende dalla definitività della causa pregiudiziale, il dies a quo va individuato nel passaggio in giudicato della decisione pregiudiziale calcolato secondo il termine di impugnazione effettivamente applicabile; se tale termine è quello annuale previgente, la riassunzione eseguita entro il relativo decorso è tempestiva.
  • L’erronea applicazione del termine semestrale in luogo di quello annuale può determinare una falsa dichiarazione di estinzione del processo sospeso, censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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