Cassazione Penale, Sentenza n. 35988/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era sottoposto a custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990. Il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza del 25 maggio 2026, aveva confermato la misura. La difesa ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 16 e 51 c.p.p. in materia di competenza territoriale, sostenendo che il luogo rilevante per il capo 10 non fosse Nocera Inferiore, ma Santa Lucia di Serino, dove la sostanza sarebbe stata inizialmente detenuta prima del trasporto, con conseguente competenza del G.i.p. distrettuale di Napoli anziché di quello di Salerno. Con gli altri motivi, formulati congiuntamente, ha contestato la motivazione sulla gravità indiziaria, ritenendo generiche le intercettazioni poste a fondamento del coinvolgimento dell’indagato e dell’aggravante dell’ingente quantità; ha inoltre censurato la valutazione delle esigenze cautelari, deducendo che non erano stati considerati l’incensuratezza, la giovane età e lo svolgimento di un’attività lavorativa lecita. La Corte ha deciso il ricorso per ragioni di ammissibilità, senza esaminare nel merito tali censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato mediante PEC all’indirizzo della cancelleria del Tribunale di Salerno il 9 giugno 2026, modalità non più consentita per il deposito del ricorso cautelare per cassazione dalla data del 10 aprile 2026. Ha richiamato la disciplina ordinaria del deposito telematico e precisato che la deroga per deposito non telematico, incluso quello via PEC, richiede un malfunzionamento dei sistemi informatici debitamente certificato, accertato e attestato; tale ipotesi non ricorreva. Le doglianze su competenza territoriale, gravità indiziaria, aggravante e esigenze cautelari non sono state esaminate nel merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'ordinario ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen. va presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, osservando le forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen. (comma 3 dell'art. 311 cod. proc. pen.).
Il ricorso per cassazione in materia cautelare deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, rispettando le forme stabilite dall’art. 582 c.p.p.
L'art. 582 cod. proc. pen. stabilisce che, salvo che la legge disponga diversamente, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111-bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
L’impugnazione va depositata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento secondo le modalità telematiche previste dall’art. 111-bis c.p.p., salvo diversa disposizione di legge.
L'art. 111-bis cod. proc. pen. dispone che, salvo quanto previsto dall'art. 175-bis cod. proc. pen., in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e documenti informatici.
Il deposito degli atti processuali deve avvenire in via esclusivamente telematica, fatte salve le deroghe previste dalla legge, tra cui quella relativa al malfunzionamento dei sistemi informatici.
A tale modalità di deposito può derogarsi solo nell'ipotesi non ricorrente nel caso di specie di comprovato malfunzionamento dei sistemi informatici.
La deroga al deposito telematico è ammessa in caso di comprovato malfunzionamento dei sistemi informatici; nel caso concreto tale presupposto non sussisteva.
art. 87, comma 5, d.lgs. 150/2022
Fatta tale premessa, si rileva che ai sensi dell'art. 87, comma 5, d. lgs. n. 150/2022, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. è stata posticipata a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 del citato art. 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati.
La disposizione sul deposito telematico è divenuta applicabile secondo il termine transitorio individuato dalla norma e dal regolamento attuativo, anche in relazione agli uffici giudiziari e alle tipologie di atti considerate.
art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 150/2022
Il successivo art. 87-bis, comma 1, d. lgs. n. 150/2022 stabiliva che, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del medesimo decreto, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti, le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'art 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44.
La possibilità di depositare validamente atti tramite PEC era prevista in via transitoria, per gli atti e nei limiti temporali individuati dalla norma e dai regolamenti attuativi; non permane oltre la scadenza applicabile.
art. 3, commi 3-ter e 9, d.m. 217/2023
L'art. 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217 (regolamento recante "Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 29 dicembre 2009, n, 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44"), come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 30 dicembre 2025 n. 206, stabilisce, al comma 3-ter, che sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d) - cioè il Tribunale ordinario -, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche, e, dunque, anche mediante PEC ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3 del citato decreto ministeriale.
La deroga transitoria che consentiva anche il deposito non telematico, compresa la PEC, per le tipologie di procedimenti indicate era limitata al 31 marzo 2026; dopo tale data non legittima il deposito del ricorso cautelare.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Nel caso di specie, il ricorso risulta depositato in data 9 giugno 2026 e, quindi, se ne deve dichiarare l'inammissibilità in base al combinato disposto degli artt. 111-bis, 582 e 591, comma 1, lett.c) cod.proc.pen.
Il ricorso depositato con modalità non consentite è inammissibile secondo la disciplina delle impugnazioni, in combinato disposto con le norme che prescrivono il deposito telematico.
Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza con la quale il ricorrente era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, disposta in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
La disposizione è indicata quale norma relativa a uno dei reati per i quali era stata applicata la misura cautelare; la Corte non ne ha esaminato la configurabilità nel merito.
Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza con la quale il ricorrente era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, disposta in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
La disposizione è indicata quale norma relativa a uno dei reati per i quali era stata applicata la misura cautelare; la Corte non ne ha esaminato la configurabilità nel merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione in materia cautelare deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato secondo le modalità telematiche prescritte dagli artt. 311, comma 3, 582 e 111-bis c.p.p.
- La PEC non costituisce modalità valida di deposito del ricorso cautelare per cassazione quando è cessata la disciplina transitoria che ne consentiva l’uso per gli atti e gli uffici interessati; la deroga al deposito telematico resta possibile in presenza di un malfunzionamento dei sistemi informatici comprovato e debitamente certificato, accertato e attestato.
- La presentazione del ricorso con modalità non consentite comporta l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., senza che la Corte debba esaminare le censure di merito.
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