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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08803/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui una banca aveva intimato il pagamento di una somma derivante da un contratto di mutuo concluso nel 2000. La destinataria dell’ingiunzione propose opposizione sostenendo: 1) di non essere legittimata passivamente, perché il pagamento avrebbe dovuto essere richiesto all’amministrazione che tratteneva le quote in busta paga; 2) che il contratto non si fosse perfezionato, perché aveva sottoscritto una domanda di mutuo per importo superiore e aveva ricevuto un vaglia cambiario per importo inferiore; 3) di avere comunicato alla banca la volontà di recedere o comunque di sciogliersi dal rapporto, con accettazione della banca e conseguente annullamento dell’operazione; 4) di avere subito trattenute stipendiali per alcuni mesi, per le quali chiedeva anche restituzione. Il Tribunale respinse l’opposizione, ritenendo la cessione delle quote stipendiali una cessione di credito con funzione di garanzia, affermando il perfezionamento del mutuo per effetto della quietanza e qualificando la missiva della debitrice come mera proposta di risoluzione consensuale non perfezionata. La Corte d’appello confermò. Nel ricorso per cassazione la debitrice articolò cinque motivi: omessa pronuncia sulla censura relativa alla qualificazione della cessione come di garanzia; violazione delle norme sulla cessione del credito e sulla titolarità passiva; violazione delle regole sull’onere della prova e sul ragionamento presuntivo in ordine all’insolvenza del debitore ceduto e alla preventiva escussione; violazione dell’art. 1813 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per avere ritenuto perfezionato il mutuo nonostante il vaglia non riscosso; violazione dell’art. 1372 c.c. per avere escluso lo scioglimento consensuale del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la Corte d’appello aveva effettivamente esaminato la qualificazione della cessione, coerentemente affermando che la cessione del credito può avere funzione di garanzia e che, nel caso concreto, si trattava di cessione di crediti futuri pro solvendo; ha inoltre ribadito che, in tale ipotesi, il cessionario che agisce contro il cedente deve provare l’esigibilità del credito e l’insolvenza del debitore ceduto, prova che nel caso è stata ritenuta desumibile dagli atti e dalle stesse allegazioni della parte opponente. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché diretti in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle prove documentali e della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità; la Corte ha quindi confermato che il mutuo si era perfezionato anche sulla base della quietanza e che la missiva non costituiva recesso ma proposta di risoluzione consensuale non seguita dalla restituzione della somma erogata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché la Corte d’appello aveva comunque esaminato la questione della funzione di garanzia della cessione del credito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre il vizio di omessa pronuncia.

  • art. 1266 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di cessione del credito; la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di merito aveva correttamente ricostruito la fattispecie come non liberatoria del debitore originario.

  • art. 1267 c.c.

    Nel caso di cessione pro solvendo, il rischio di insolvenza non si trasferisce al cessionario; grava su quest’ultimo la prova dell’insolvenza del debitore ceduto se agisce contro il cedente.

  • art. 99 c.p.c.

    Invocato insieme all’art. 100 c.p.c. ma ritenuto inconferente rispetto alla ricostruzione della titolarità passiva operata dal giudice di merito.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla legittimazione/titolarità passiva.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Parametro utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale.

  • art. 1198 c.c.

    Richiamato quale norma sulla cessione del credito in luogo dell’adempimento; in tale ipotesi il cessionario deve provare esigibilità del credito e insolvenza del debitore ceduto.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ribadito che l’onere probatorio dell’insolvenza del debitore ceduto grava, in linea di principio, sul cessionario che agisce nei confronti del cedente.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per contestare l’uso di presunzioni; la Corte ha ritenuto che il ragionamento inferenziale del giudice di merito fosse corretto e fondato sugli atti di causa.

  • art. 2729 c.c.

    Come per l’art. 2727 c.c., la Corte ha escluso l’erroneità del ragionamento presuntivo della Corte d’appello.

  • art. 1813 c.c.

    Invocato per sostenere il mancato perfezionamento del mutuo; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta contro l’accertamento di merito sul perfezionamento del contratto.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza è stata respinta perché la valutazione della documentazione e della quietanza appartiene al giudice di merito.

  • art. 1372 c.c.

    La Corte ha confermato che la lettera della parte non valeva come recesso, ma come proposta di risoluzione consensuale subordinata alla restituzione della somma erogata, mai avvenuta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicata come base della trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La cessione del credito può essere stipulata anche con funzione di garanzia; in tal caso l’effetto traslativo della titolarità del credito non viene meno, ma è proprio tale effetto a realizzare la garanzia.
  • Nella cessione pro solvendo il rischio di insolvenza del debitore ceduto non si trasferisce al cessionario; se il cessionario agisce contro il cedente, deve provare l’esigibilità del credito e l’insolvenza del debitore ceduto, salvo che tali circostanze risultino già dagli atti o dalle stesse allegazioni della controparte.
  • Le censure che mirano a contestare l’apprezzamento delle prove documentali e la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione, salvo errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti consentiti.
  • La qualificazione di una comunicazione come recesso o come proposta di risoluzione consensuale dipende dal contenuto dell’atto e dalle condizioni apposte; se la restituzione della somma è posta come condizione e non avviene, non si perfeziona lo scioglimento del contratto.
  • In tema di mutuo, il perfezionamento può essere affermato dal giudice di merito sulla base della quietanza e degli elementi documentali raccolti, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieMandatoCessione del creditoInadempimentoImpugnazioniRicorso per cassazioneProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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