Cassazione Civile, Sentenza n. 18489/2020 del 04/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva accolto l'appello di Ecua e condannato Andrea Pizzi al pagamento di somme a titolo di risarcimento per l'inadempimento di una scrittura privata del 7 settembre 1998: Pizzi aveva venduto un terreno senza trasferire l'incarico di esclusiva all'agenzia e senza inserire la clausola prevista, impedendo così all'agenzia di eseguire l'incarico di vendita degli immobili che sarebbero stati realizzati. Il ricorrente deduceva sei motivi tra cui: errata qualificazione giuridica del negozio (contratto atipico vs atto unilaterale), applicazione impropria di termini di prescrizione, illegittima nomina della consulenza tecnica d'ufficio (CTU), violazioni di regole processuali sul petitum e sull'onere della prova, mancata considerazione della mancata accettazione/ esecuzione del mandato e presunte discrepanze nei calcoli delle somme liquidate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Andrea Pizzi. Ha confermato che la Corte d'Appello aveva correttamente qualificato la scrittura privata come contratto atipico, ne aveva individuato causa, oggetto e obblighi reciproci e aveva correttamente quantificato il danno, avvalendosi della consulenza tecnica d'ufficio per determinare il valore degli immobili realizzati (CTU che aveva accertato 85 unità e quantificato il danno in circa €283.685; la Corte d'Appello aveva liquidato ulteriori €290.116,26 oltre spese e consulenza). La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i sei motivi: ha confermato l'ammissibilità e l'interpretazione del contratto atipico, la necessità di proporre appello incidentale per rilanciare eccezioni già implicitamente rigettate in primo grado (prescrizione), la discrezionalità del giudice nel disporre la CTU per la quantificazione del danno, l'assenza di errori nella delimitazione del petitum e nell'applicazione dell'onere della prova. Ricorso rigettato e ricorrente condannato alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in euro 8.000 più euro 200 per esborsi) e agli oneri relativi al contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per collegare l'incarico di esclusiva conferito all'agenzia: la scrittura privata è stata interpretata come un incarico irrevocabile in esclusiva e la Corte d'Appello ne ha applicato i principi per individuare la natura e gli obblighi del contratto atipico
Richiamato in tema di prescrizione delle provvigioni da mediazione; la Corte ha osservato che la prescrizione breve prevista non è applicabile alle fattispecie contrattuali atipiche come quella in esame
Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria; la Corte di Cassazione ha chiarito che non vi è stata illegittima attribuzione dell'onere della prova, bensì valutazione incontestata delle prove da parte del giudice del merito
Richiamato tra le norme oggetto di censura relative alla mediazione/provvigione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle norme in materia di diritti alla provvigione nel contesto contrattuale atipico
Richiamato insieme all'art. 1754 in relazione ai diritti del mediatore/agenzia; la Corte ha valutato l'applicabilità delle regole sulla provvigione in base alla qualificazione del negozio
Citate dal ricorrente nell'ambito della discussione sulla efficacia delle promesse unilaterali atipiche; la Corte ha ritenuto prevalente la qualificazione contrattuale atipica e quindi non applicabile la censura basata su norme relative ad atti unilaterali
Richiamato nelle censure sulla qualificazione del negozio e sulla causa; la Corte ha ritenuto che la causa e la ragione economica dell'affare fossero state adeguatamente individuate
Norma processuale richiamata in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio; la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice del merito nella nomina della CTU quando utile per quantificare il danno
Richiamato in relazione al petitum e all'onere motivazionale: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse adeguata nella qualificazione e negli effetti del negozio
Richiamato dal ricorrente nella discussione sulla risoluzione o messa in mora; la Corte ha ritenuto che la mancata messa in mora non implicasse rinuncia al diritto dell'agenzia dato l'inadempimento gravemente impeditivo della prestazione
Richiamato nelle doglianze sul petitum; la Corte ha ritenuto che la domanda originaria e l'appello della controparte includevano la pretesa risarcitoria conseguente all'inadempimento
art. 163 c.p.c. (petitum / causa petendi)
La Corte ha confermato che il petitum dell'appellante (domanda di risarcimento per danno conseguente all'inadempimento) era stato adeguatamente formulato e deciso
Richiamata tra le norme normative contestate in tema di procedimento; non ha inciso sull'esito del ricorso
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e art. 1-bis richiamato)
Menzi onato in relazione agli adempimenti sul contributo unificato per il procedimento di Cassazione: la sentenza dà atto dell'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente
Massime di principio
- Se una scrittura privata contiene elementi che configurano un accordo reciproco (anche se atipico), il giudice del merito deve individuare la causa economica e gli obblighi reciproci: un 'contratto atipico' può produrre obblighi di risarcimento paragonabili a quelli derivanti da contratti tipici.
- La prescrizione eccepita e implicitamente rigettata in primo grado deve essere riproposta tramite appello incidentale: non è sufficiente un generico richiamo alle eccezioni già svolte.
- Il giudice di merito ha discrezionalità nel disporre una consulenza tecnica d'ufficio per quantificare i danni quando la CTU serve a determinare elementi fattuali (es. valore degli immobili) necessari alla liquidazione del danno.
- Le norme sulla prescrizione breve delle provvigioni (es. art. 2950 c.c.) non sono automaticamente applicabili alle fattispecie contrattuali atipiche: occorre valutare la natura del rapporto (mediazione vs procacciamento/agenzia e rapporti atipici).
- In sede di legittimità la censura su fatti o circostanze non menzionate nella sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non dimostra di averle dedotte in sede di merito e di indicare gli atti in cui furono sollevate.
- La mancata esecuzione o accettazione formale del mandato non esclude automaticamente l'efficacia negoziale quando vi sia una manifestazione inequivocabile della volontà (produzione dello scritto, attività eseguite come cartelli pubblicitari, ecc.).
- La quantificazione del risarcimento per violazione di un incarico di vendita può basarsi sul valore degli affari realizzati o potenziali (provvigioni attese), purché il nesso causale tra inadempimento e danno sia accertato su basi oggettive.
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