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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18485/2020 del 04/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente TERNA impugnava la sentenza di appello che aveva confermato il riconoscimento, in favore dei Mazzeo, di un ristoro economico per la costruzione di linee elettriche che avevano attraversato quasi totalmente il fondo (danneggiandone la edificabilita'). TERNA aveva chiesto in primo luogo la costituzione della servitu' di elettrodotto (artt. 1032 e 1056 c.c. e art. 119 R.D. 1175/1933); i proprietari avevano chiesto e ottenuto il ristoro. In Cassazione TERNA deduceva vizi di motivazione e applicazione di norme e, in subordine, questioni sul nesso causale tra elettrodotto e provvedimento urbanistico. La Corte suprema ha pero' esaminato preliminarmente la tardivita' del ricorso per cassazione.

La decisione

Il ricorso per cassazione e' stato dichiarato inammissibile per tardivita' nella proposizione (termine di impugnazione "lungo" scaduto il 18 marzo 2016; il ricorso e' stato consegnato per notifica il 25 marzo 2016). La Corte ha ritenuto applicabile, senza disciplina transitoria, la riduzione della sospensione feriale prevista dall'art. 16 del d.l. 132/2014 (efficace dal 2015) e ha respinto l'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla ricorrente come manifestamente infondata (quanto agli artt. 24 e 111 Cost.) e inammissibile (quanto ad altri profili). Non e' entrata nel merito delle censure relative alla servitu' o all'indennizzo. TERNA e' stata condannata alle spese di giudizio (e liquidata in euro 6.200,00) e all'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Rilevato il "termine lungo" di impugnazione (nella formulazione applicabile ratione temporis pari a un anno) e che la sua scadenza va computata tenendo conto della sospensione feriale vigente nel periodo di riferimento

  • legge n. 742/1969, art. 1

    il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 10 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo

    La sospensione feriale va applicata per il calcolo dei termini; la versione modificata trova applicazione a decorrere dal 2015

  • art. 16 D.L. n. 132/2014 (conv. L. n. 162/2014)

    Ha ridotto il periodo di sospensione feriale (applicabile dal 2015); la Corte ha ritenuto che, in mancanza di disciplina transitoria, il principio tempus regit actum impone l'applicazione immediata dal 2015

  • artt. 1032 e 1056 c.c.

    Norme richiamate dalla ricorrente in tema di costituzione della servitu' di elettrodotto; la Corte di merito aveva valutato le risultanze istruttorie e ritenuto non configurabile la servitu' ma fondata la richiesta di ristoro per l'irreversibile trasformazione del fondo

  • art. 119 R.D. n. 1175/1933

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la costituzione della servitu' di elettrodotto; non esaminato in Cassazione per via della inammissibilita' del ricorso

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; non esaminato nel merito per l'inammissibilita' del ricorso

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, n. 5)

    Richiamato per vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte non ha trattato il merito perche' ha dichiarato il ricorso tardivo

  • art. 58, comma 1, L. n. 69/2009

    Richiamata in relazione alla determinazione del termine di impugnazione applicabile ratione temporis al giudizio originato nel 2001

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Usato per richiedere il versamento aggiuntivo del contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilita' del ricorso

  • Costituzione: artt. 24, 2, 111, 117

    La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza di violazione degli artt. 24 e 111 Cost. (diritto di difesa e giusto processo) rispetto alla riduzione della sospensione feriale; le censure basate su altri articoli sono state ritenute non adeguatamente argomentate

Massime di principio

  • Sui termini processuali: quando una legge processuale riduce la sospensione feriale e non prevede disciplina transitoria, si applica il principio tempus regit actum e la nuova sospensione si considera operativa dal periodo indicato (qui: anno 2015). Ciò può accorciare il termine effettivo di impugnazione: le parti devono calcolare i termini con la nuova disciplina e non possono aspettarsi avvisi dall'ufficio giudiziario.
  • Sulla tardività del ricorso per cassazione: la mancata osservanza del termine di proposizione/autorizza la declaratoria di inammissibilità anche se le doglianze sono rilevanti nel merito; la consegna per la notifica all'ufficiale giudiziario dopo la scadenza non sanà la tardività.
  • Sulle censure costituzionali a fini processuali: eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate tardivamente e prive di argomentazione robusta rischiano di essere dichiarate manifestamente infondate o inammissibili; occorre un'effettiva e motivata incidenza sul caso concreto.
  • Sulla servitu' e sull'indennizzo: se la realizzazione di linee elettriche attraversa quasi totalmente un fondo e rende impossibile la sua destinazione originaria (per es. perdita dei requisiti di edificabilità), i proprietari possono ottenere un indennizzo commisurato alla differenza di valore fra destinazione originaria e nuova destinazione (approccio comparativo tra valore al mq pre e post trasformazione).
  • Sulle eccezioni procedurali in appello: l'introduzione in appello di domande nuove finalizzate a far costituire una servitu' per "occupazione acquisitiva" puo' essere considerata inammissibile se configura nuova materia non proposta nel primo grado.
  • Prassi prudenziale: quando si impugnano sentenze emesse in periodi di transizione normativa, conviene notificare e depositare i ricorsi con ampio anticipo rispetto alla scadenza formale per evitare errori di computo dovuti a modifiche della sospensione feriale.

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