Cassazione Civile, Sentenza n. 18463/2020 del 04/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l'equo indennizzo ex legge n.89/2001 per l'irragionevole durata di un giudizio presupposto (fasi di cognizione dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia e Corte di Cassazione e fase di esecuzione dinanzi al Tribunale di Roma). La Corte d'appello di Firenze aveva rigettato la domanda, trattando separatamente la fase di cognizione e quella di esecuzione e dichiarando incompetente la sede per l'esecuzione. La ricorrente impugnava sostenendo che le due fasi debbano essere valutate unitariamente ai fini del calcolo della durata e che la Corte territoriale avrebbe dovuto declinare la competenza indicandone l'organo competente e il termine di riassunzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso. Ha ritenuto che, secondo i principi delle Sezioni Unite, il processo presupposto deve essere considerato un unico complesso formato dalla cognizione e dall'esecuzione e che la durata ragionevole massima è di due anni, sei mesi e cinque giorni. Nel calcolo vanno computati solo i tempi in cui si è svolta attività giurisdizionale (escludendo i periodi correnti tra la conclusione di un grado/fase e l'inizio del successivo). La Corte ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione, con condanna alle spese del giudizio di legittimità; la terza censura è stata dichiarata assorbita.
Norme richiamate
Legge n.89/2001 (cd. legge Pinto)
La Corte ha applicato la disciplina dell'equo indennizzo riconoscendo che la durata indennizzabile deve essere calcolata unitariamente per cognizione ed esecuzione quando si tratta dello stesso procedimento presupposto
Legge n.69/2001
Richiamata per la procedura di opposizione e per l'impugnazione del decreto che ha disposto o rigettato la domanda di indennizzo
Codice di procedura civile
La Corte ha richiamato il dovere del giudice non competente di declinare la competenza indicando il giudice competente e fissando il termine per la riassunzione
Cass. Sezioni Unite, sentenza n.6312/2014 (Sez. U.)
Punto di riferimento giurisprudenziale per la considerazione unitaria delle fasi di cognizione e ottemperanza nell'ambito dell'indennizzo per durata irragionevole
Cass. Sez. U., sentenza richiamata delle Sezioni Unite (principi più recenti)
Ha stabilito che il processo 'su equa' va considerato un unicum e ha indicato che ai fini del calcolo vanno computati solo i tempi in cui l'autorità giudiziaria è investita della cognizione, con durata massima ragionevole di 2 anni, 6 mesi e 5 giorni
Cass. Sez.6 civile, n.17380/2015
Citata per il principio secondo cui il giudice che ritiene di non essere territorialmente competente deve declinare la competenza e non respingere la domanda
Cass. Sez. U., sentenza n.9142/2016
Richiamata come precedente che, in passato, aveva previsto condizioni sulla tempestiva attivazione della parte privata dopo la conclusione del giudizio di cognizione; le Sezioni Unite successive hanno però superato tale limite
Massime di principio
- Nelle domande di equo indennizzo ex legge n.89/2001 relative a un medesimo giudizio presupposto, le fasi di cognizione e di esecuzione vanno considerate unitariamente per il calcolo della durata.
- Ai fini del computo della durata indennizzabile si conteggiano solo i periodi in cui l'Autorità giudiziaria è effettivamente investita della causa (attività giurisdizionale); vanno esclusi i periodi 'correnti' tra la conclusione di una fase e l'inizio della successiva.
- La durata ragionevole massima indicata dalle Sezioni Unite per il processo unitario è di due anni, sei mesi e cinque giorni; l'indennizzo riguarda solo la parte eccedente tale soglia.
- Se il giudice adito ritiene di non essere territorialmente competente, non deve rigettare la domanda ma declinare la competenza indicando il giudice competente e fissando il termine per la riassunzione ai sensi dell'art.50 c.p.c.; diversamente la decisione può essere cassata.
- Il precedente orientamento che subordinava la valutazione unitaria all'attivazione entro sei mesi dalla conclusione della cognizione è stato superato: la valutazione unitaria opera indipendentemente dall'immediata riassunzione, mentre eventuali ritardi non coperti dal rimedio interno possono essere valutati in sede CEDU.
- In situazioni analoghe è consigliabile indicare con chiarezza nel ricorso i periodi da computare come 'tempi del processo' e, se rilevante, chiedere la declinatoria di competenza o la riassunzione quando procedura e territorialità non siano pacifiche, per evitare questioni procedurali che possano pregiudicare il merito della domanda.
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