Cassazione Civile, Sentenza n. 18474/2020 del 04/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione delle decisioni di merito che avevano ritenuto formalmente valido il testamento olografo di Frealda Ragaini, comprensivo della postilla marginale «se a Rometta costruiremo voglio che abbia anche una casetta», e che avevano riconosciuto un diritto economico in favore di Furrer Vittorio a titolo di equivalente per il valore dell'immobile oggetto del presunto legato. I ricorrenti contestavano: nullità/inesistenza della postilla per difetto di sottoscrizione e data; che il legato fosse generico o inesistente (mancata realizzazione della casetta), disconoscimento della scrittura e della sottoscrizione del testamento, vizi di valutazione del merito e delle prove e vizi processuali relativi a notifiche e valutazione di atti.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha dichiarato inammissibili documenti depositati tardivamente dalla sig.ra Anna Maria per irritualità. Ha rilevato il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva n.66/2013 per mancata riserva di impugnazione da parte dei ricorrenti (art. 361 c.p.c.), con conseguente preclusione al riesame di questioni già decise (in particolare la validità della postilla e la qualificazione del legato). Per il resto i motivi di cassazione sono stati dichiarati inammissibili o infondati perché investivano questioni di merito (valutazione dei fatti, perizia, capacità della testatrice, esistenza del bene ecc.) non sindacabili in questa sede. Per effetto del rigetto, ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali a favore della parte controricorrente; è stata altresì data applicazione delle norme sul contributo unificato secondo il D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 361 c.p.c.
La mancata formulazione della riserva di impugnazione alla prima udienza ha prodotto il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva e la conseguente preclusione di riesame delle questioni già decise.
art. 360 c.p.c.
Parametro processuale delle censure in Cassazione: molti motivi sono stati valutati come inammissibili perché attengono a criteri di merito o per difetti formali nella deduzione dei motivi.
art. 653 c.c.
Riferito alla qualificazione del legato di cose generiche: la Corte di merito aveva già ritenuto applicabile l'art.653 c.c.; la Cassazione non ha riesaminato la valutazione per effetto del giudicato.
art. 654 c.c.
Richiamato nelle argomentazioni sulla determinazione del bene o sull'eventuale necessità di individuazione specifica; la questione è stata considerata già coperta dal precedente decisum di merito.
art. 652 c.c.
Invocato nella censura relativa al legato da limitare alla parte esistente del bene: la Corte di legittimità ha ritenuto la questione meramente fattuale e quindi inammissibile in Cassazione.
art. 673 c.c., 2° co.
Richiamato con riferimento all'ipotesi di estinzione del legato per sopravvenuta impossibilità; anche questa questione è coperta da giudicato e non è stata riesaminata.
art. 602 c.c. e art. 606 c.c.
Richiamati in relazione ai requisiti formali del testamento olografo (sottoscrizione, data, integrità): la Corte di merito si era già pronunciata; la Cassazione ha ritenuto precluso ogni ulteriore accertamento su tale punto.
art. 2697 c.c.
Norma sul criterio della prova e della distribuzione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che le valutazioni probatorie fossero di merito non sindacabili in Cassazione.
art. 170 c.p.c.
Invocato con riferimento alla presunta nullità della notificazione della sentenza: la Corte ha ritenuto la questione infondata o resa ininfluente dalla costituzione in giudizio del medesimo ricorrente.
art. 91 c.p.c.
Riferito alla ripartizione delle spese di lite: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese in favore del controricorrente.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13
Applicazione delle norme sul contributo unificato (ulteriore importo a carico dei ricorrenti) in caso di soccombenza.
Massime di principio
- La mancata formulazione della riserva di impugnazione in udienza rispetto a una sentenza non definitiva d'appello può comportare il passaggio in giudicato di quella decisione e precludere il riesame delle questioni da essa già decise in sede di legittimità.
- La Corte di Cassazione non riesamina questioni di merito che implicano valutazioni probatorie, ricostruzione cronologica dei fatti o apprezzamenti sulle risultanze peritali: tali questioni sono inammissibili se sollevate come motivo di cassazione.
- Documenti depositati tardivamente o in maniera processualmente irrituale possono essere dichiarati inammissibili e non assorbire la decisione di legittimità.
- Nel contenzioso successorio, la qualificazione del legato (determinato o generico) e l'accertamento dell'esistenza del bene al momento della morte sono questioni tipicamente di merito; la loro valutazione vincola la fase di legittimità quando sia formatosi il giudicato.
- Se il bene oggetto del legato non esiste o è stato alienato, il giudice può valutare la misura dell'equivalente economico spettante al legatario; tale valutazione è soggetta alle stesse limitazioni di sindacato in Cassazione.
- Le censure formali in Cassazione richiedono puntuale indicazione del parametro normativo di riferimento e la chiara allegazione dei fatti decisivi: motivi generici o meramente ricognitivi sono inammissibili.
- La soccombenza in Cassazione comporta, salvo diverso apprezzamento, condanna alle spese e possibili ulteriori oneri (es. contributo unificato) previsti dalla normativa vigente.
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