Cassazione Civile, Sentenza n. 18468/2020 del 04/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava le donazioni immobiliari e di denaro operate dal padre, Tersigni Antonio, nei confronti del fratello Raffaele, chiedendo la riduzione per reintegrare la propria quota di legittima (sosteneva che, dopo la rinuncia del coniuge superstite, gli eredi erano solo lei e il fratello con quote 50% ciascuno). In primo grado il Tribunale accertò l'apertura della successione e riconobbe ai figli la qualità di eredi, disponendo il prosieguo del giudizio e la collazione delle donazioni. In appello Raffaele ottenne l'accoglimento del gravame: la Corte d'Appello ritenne inammissibile la domanda di divisione e collazione proposta in corso di causa come tardiva, definì la domanda originaria come volta soltanto alla riduzione e inoltre censurò l'insufficienza della citazione della ricorrente (mancata indicazione della misura della quota di riserva e del pregiudizio subito). La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando omesso esame di fatti decisivi e errata interpretazione della domanda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la netta distinzione tra l'azione di riduzione e quella di divisione/collazione, ritenendo corretta la valutazione della Corte d'Appello che aveva escluso che la domanda originaria contenesse implicitamente anche una domanda di divisione/collazione e che fosse conseguentemente inammissibile la sua proposizione in appello. Ha inoltre confermato la censura sulla carenza della citazione in punto di allegazione (mancata specificazione della quota di riserva e del confronto con la massa ereditaria). Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato; le spese del giudizio di cassazione sono compensate e alla ricorrente è stato imposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Richiamato come parametro per la censura di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto infondato il motivo che lamentava omissioni decisive nella valutazione dei fatti.
art. 183 c.p.c.
co. 5 (vigente ratione temporis richiamato)
Richiami normativi relativi alla possibile modificazione della domanda in corso di causa; la Corte ha però ritenuto che anche una modifica non avrebbe mutato l'inammissibilità della domanda di divisione proposta tardivamente rispetto all'originaria domanda di riduzione.
art. 1367 c.c.
Richiamato in relazione al principio di interpretazione degli atti; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione compiuta dalla Corte d'appello era corretta e basata sul tenore letterale e sulla causa petendi/petitum dell'atto di citazione.
art. 737 c.c.
Norma richiamata per distinguere gli effetti soggettivi della collazione, la quale opera tra i coeredi indicati dall'articolo.
art. 560 c.c.
Richiamato nel contesto della possibilità che l'accoglimento della riduzione determini l'ingresso di beni nel relictum e la successiva operatività della divisione; ma non assorbe la distinzione tra azioni.
art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Norma disciplinante il contributo unificato; in applicazione di modifiche legislative è stato disposto l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo previsto.
legge 24 dicembre 2012 n. 228
Norma di richiamo per la previsione dell'integrazione del contributo unificato nei giudizi per ricorso proposto dopo il 30/1/2013.
Giurisprudenza consolidata della Cassazione
es. Cass. nn. 9192/2017, 20143/2013, 15026/2013, 21896/2004, 2704/1975, 14864/2000
La Corte ha richiamato un costante orientamento secondo cui l'azione di riduzione e l'azione di divisione/collazione sono autonome e diverse quanto a causa petendi e petitum; pertanto la domanda di riduzione non è implicitamente contenuta in quella di divisione e viceversa, salvo che entrambe siano espressamente e contestualmente proposte.
Massime di principio
- Azione di riduzione e azione di divisione/collazione sono distinte: la riduzione tutela il legittimario leso nella quota di riserva; la divisione mira a sciogliere la comunione ereditaria. Non si può assumere automaticamente che una domanda di riduzione implichi anche la domanda di divisione (o viceversa).
- Se si intende agire sia per la riduzione sia per la divisione/collazione è necessario formularlo espressamente e tempestivamente; la proposizione tardiva di una delle domande può essere dichiarata inammissibile per preclusione processuale.
- La domanda di riduzione richiede adeguata allegazione: indicazione della quota di riserva reclamata e confronto con la consistenza dell'asse (relictum e donatum), pena l'inammissibilità o il rigetto per difetto di specificità probatoria.
- La collazione presuppone l'esistenza di un relictum e produce effetti nell'ambito della divisione; se il de cuius ha in pratica esaurito il patrimonio con donazioni, l'unico rimedio immediato può essere la riduzione.
- È possibile cumulare riduzione e divisione nello stesso giudizio, ma la distinzione delle cause petendi comporta obblighi di allegazione e rischi di preclusione se non avanzate in modo chiaro nei termini processuali.
- Chi eccepisce fatti ostativi alla collazione (es. validità di una dispensa da collazione, simulazione di atti) assume l'onere probatorio di tali elementi.
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