Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18470/2020 del 04/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello autonomo proposto dalla ricorrente (notificato il 27/11/2014) avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 05/04/2014 (notificata il 13/05/2014). Le censure contestavano (i) l'erronea decorrenza del termine breve di impugnazione in ragione della notifica effettuata da alcuni attori/eredi senza la dichiarazione del decesso di una parte (Annamaria Colucci), (ii) la trasformazione/qualificazione dell'appello autonomo in appello incidentale tardivo alla luce della pluralità di impugnazioni e della presunta inscindibilità delle questioni (litisconsorzio processuale), e (iii) la mancata riunione delle impugnazioni da parte della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, nella fattispecie, si era configurato un litisconsorzio processuale/causa inscindibile, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da uno o più convenuti ha fatto decorrere il termine breve di impugnazione nei confronti di tutti. La Corte ha ritenuto irrilevante la questione della mancata dichiarazione del decesso di Annamaria Colucci dato che la sentenza era stata notificata alla ricorrente anche da altri attori. Quanto alla conversione dell'appello autonomo in appello incidentale, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la conversione è possibile solo se rispettati i termini temporali previsti per l'impugnazione incidentale; la ricorrente non ha dimostrato di aver rispettato tali termini (mancata indicazione della data di costituzione nel distinto giudizio e del rispetto del termine previsto), sicché l'appello è stato dichiarato tardivo. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sulla mancata riunione delle impugnazioni e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 351, comma 4, c.p.c.

    norma richiamata perché la Corte d'appello ha pronunciato la sentenza ai sensi degli artt. 351, 4° c., e 281-sexies; uso procedurale collegato alla decisione in udienza

  • art. 281-sexies c.p.c.

    richiamato in connessione con la pronuncia resa in udienza

  • art. 325 c.p.c.

    riferito ai termini esterni di impugnazione (termine ordinario di impugnazione)

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato nei rimandi sui termini e sulle notificazioni delle impugnazioni

  • art. 331 c.p.c.

    disciplina del litisconsorzio nelle impugnazioni: applicabile anche al litisconsorzio processuale, con conseguente unitarietà del termine di impugnazione

  • art. 333 c.p.c.

    regola sulla proposizione dell'impugnazione incidentale e sulla sua tempestività rispetto all'impugnazione principale

  • art. 334 c.p.c.

    riferito alla sorte dell'impugnazione incidentale in caso di inammissibilità di quella principale

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato per il computo del termine: rileva la data di costituzione nel distinto giudizio, rispetto alla quale si valuta la tempestività dell'impugnazione incidentale (computo dei 20 giorni a ritroso rispetto alla prima udienza)

  • art. 350 c.p.c.

    richiesto dalla ricorrente per censurare la mancata riunione, ma la Corte ha ritenuto che l'ipotesi prospettata non comportasse automatica nullità

  • art. 360 c.p.c.

    richiesto in quanto i motivi di cassazione sono stati formulati ai sensi dell'art. 360 (vizi di diritto e motivazione)

Massime di principio

  • Se nel giudizio di primo grado sono presenti più parti la cui presenza deve perdurare anche in fase di impugnazione (litisconsorzio processuale), la notifica della sentenza effettuata da una delle parti fa decorrere il termine breve di impugnazione nei confronti di tutte: pertanto attenzione alla regolarità delle notifiche operate da qualsiasi co-parte.
  • La notifica della sentenza effettuata dagli eredi di una parte deceduta può essere insufficiente a far decorrere il termine breve se nella relata manca la dichiarazione del decesso e i dati degli eredi; tuttavia, se altri attori hanno comunque notificato la sentenza regolarmente, la decorrenza del termine per tutti può risultare comunque avviata.
  • Un appello autonomo proposto da chi, dopo che un altro già ha impugnato, avrebbe dovuto limitarsi ad appello incidentale può essere convertito in appello incidentale soltanto nel rispetto rigoroso dei termini temporali prescritti per l'impugnazione incidentale: senza prova documentale della tempestività rispetto a tali termini, il rischio è la dichiarazione di tardività.
  • La doglianza per mancata riunione di impugnazioni non produce automaticamente la nullità della decisione: occorre dimostrare il concreto pregiudizio derivante dalla mancata riunione e la violazione dei termini da parte della parte che propone l'impugnazione.
  • In ricorso per cassazione per vizi di procedimento o di decorrenza dei termini è essenziale indicare con precisione gli elementi fattuali e le date (es. data di costituzione nel giudizio distinto, date di notifiche) perché la Corte di cassazione, pur potendo esaminare gli atti, non può supplire a carenze indiziarie generiche della parte ricorrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.