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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25861/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta in primo grado da due soggetti confinanti per ottenere l’abbattimento o l’arretramento di una costruzione realizzata dai vicini e il risarcimento dei danni, deducendo la violazione della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate ed edifici antistanti prevista dalla normativa urbanistica richiamata in sentenza. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello ha ordinato l’abbattimento della sola parte di fabbricato eccedente la quota del piano di campagna del pastino ove sorge l’abitazione degli attori originari e ha ridotto del 25% i danni patrimoniali e non patrimoniali già liquidati. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme regionali friulane e dell’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444; 2) violazione delle norme sul risarcimento del danno e sui criteri di prova/liquidazione (artt. 2056, 2059, 1223, 1226 e 2697 c.c.) e vizi motivazionali sulla quantificazione dei danni; 3) violazione delle norme processuali sulle pronunce consequenziali, sulle restituzioni e sulle spese (artt. 336, 91 e 92 c.p.c.) e vizi motivazionali. Prima dell’adunanza, però, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, allegando un accordo transattivo; la rinuncia non risultava notificata o comunicata al controricorrente, ma la Corte ha ritenuto comunque estinto il giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre condannato in solido i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. La Corte ha anche precisato che, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale misura riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444

    distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate ed edifici antistanti

    richiamato come parametro urbanistico posto a fondamento della domanda originaria di demolizione/arretramento dell’opera

  • art. 19, punto 9, lett. Ab) della variante n. 25 al piano regolatore generale del Comune di Trieste

    richiamato quale ulteriore prescrizione urbanistica invocata nella lite originaria

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 390, ultimo comma, c.p.c.

    indicato come modello legale della rinuncia al ricorso, con necessità di adesione della controparte ai fini delle spese

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    la Corte afferma che l’adesione della controparte rileva solo ai fini della regolazione delle spese

  • art. 2056 c.c.

    richiamato nel motivo sul quantum risarcitorio

  • art. 2059 c.c.

    richiamato nel motivo sul danno non patrimoniale

  • art. 1223 c.c.

    richiamato nel motivo sulla liquidazione del danno risarcibile

  • art. 1226 c.c.

    richiamato nel motivo sulla liquidazione equitativa del danno

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo sull’onere della prova del danno

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle conseguenze delle pronunce di rinvio e sulle restituzioni

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla regolazione delle spese processuali

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla compensazione delle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude la sua applicazione alla rinuncia al ricorso per cassazione, limitandone l’operatività ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato come norma che ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, anche se non notificata alla controparte e non formalmente accettata secondo lo schema dell’art. 390 c.p.c., può comunque determinare l’estinzione del giudizio di legittimità; l’adesione della controparte incide soltanto sulla regolazione delle spese.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, i ricorrenti possono essere condannati in solido alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente.
  • L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma riguarda soltanto rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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