Cassazione Penale, Sentenza n. 2869/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato il sequestro probatorio, disposto dal GIP, dell'attrezzatura per la riproduzione musicale utilizzata dall'Associazione musicale "Garden Gianicolo". Il sequestro era motivato dalla commissione di contravvenzioni per immissioni sonore: art. 650 c.p. (violazione di provvedimento amministrativo) e art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone). Il ricorrente ha dedotto che non sussistono gli estremi per l'art. 659 c.p. e che, quanto all'art. 650 c.p., si tratta di norma sussidiaria che non può concorrere con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 10 della legge n. 447/1995.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il rigetto del riesame operato dal Tribunale, avendo sussistito il fumus delicti almeno in relazione all'art. 659 c.p.: sono state rilevate immissioni sonore, anche in orario notturno (controllo alle ore 2:35), con misurazioni dell'ARPAL che attestavano superamenti sia dei limiti differenziali sia di quelli assoluti. La Corte ha confermato la possibilità del sequestro probatorio e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma di natura sussidiaria che punisce la violazione di un provvedimento amministrativo; si applica quando la violazione non sia altrimenti sanzionata. Tuttavia, la sua natura residuale non esclude che, nel caso concreto, si possa comunque riscontrare il fumus di altra contravvenzione (es. art. 659).
Contravvenzione per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. La Corte ha ritenuto applicabile la norma al gestore di un esercizio/associazione che non impedisca immissioni sonore idonee a turbare ordine e tranquillità pubblica, soprattutto quando non si tratti di attività "naturalmente rumorose".
Prevede limiti alle immissioni sonore e regime amministrativo-sanzionatorio. La Corte segnala che la violazione della normativa amministrativa non esclude l'accertamento di responsabilità penale quando ricorrano le condizioni per l'art. 659 c.p.
art. 54 Testo unico degli enti locali
Consente l'adozione di ordinanze sindacali (qui: divieto di emissioni sonore all'esterno). La sua violazione può costituire elemento fattuale, valutabile ai fini dell'accertamento del fumus delicti penale.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio è legittimo se sussiste il fumus delicti: la valutazione può fondarsi su accertamenti tecnici (es. misurazioni del rumore) e sull'orario/contesto in cui si verificano le immissioni sonore.
- L'art. 659 c.p. si applica al gestore di attività non "naturalmente rumorose" che non impedisca immissioni sonore idonee a turbare la quiete pubblica; il superamento dei limiti differenziali e assoluti e la produzione di rumore in orario notturno rafforzano la sussistenza del reato.
- L'art. 650 c.p. è una norma sussidiaria; va considerata solo se la violazione del provvedimento amministrativo non sia altrimenti sanzionata. Tuttavia, la sua residualità non impedisce che vengano comunque accertati reati diversi (es. art. 659) sulla base dei fatti concreti.
- La sfera amministrativa (art. 10 L.447/1995) e quella penale possono convivere: il fatto che esista una violazione amministrativa non impedisce l'accertamento di responsabilità penale quando la condotta raggiunga la soglia di turbamento della pubblica quiete.
- In sede di impugnazione del rigetto del riesame, il giudice di legittimità verifica la correttezza della valutazione sul fumus delicti; se tale elemento emerge dagli atti (anche su base tecnica), il rigetto del riesame e il sequestro probatorio vengono confermati.
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