Cassazione Penale, Sentenza n. 2855/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne pronunciate dalla Corte d'appello di Messina: contestano la utilizzabilità del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza perché, a loro dire, raccolto in violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. quando l'attività era già diretta contro un evasore totale; deducono vizio di motivazione sull'elemento psicologico (dolus), sostenendo che l'assoluzione dell'utilizzatore Foti impedirebbe la sussistenza del dolo in capo all'Impallomeni; censurano la configurabilità del reato di falso relativo al verbale e alla documentazione esibita; l'Impallomeni impugna inoltre la statuizione sulla confisca, ritenendola generica e priva di adeguata individuazione del profitto del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi nella parte relativa alle censure sulla utilizzabilità del verbale, sull'elemento psicologico e sulla sussistenza del reato di falso, confermando le condanne nei confronti di Impallomeni (art. 8 d.lgs. n. 74/2000 e art. 483 c.p.) e di Foti (art. 483 c.p. in relazione all'art. 11 legge n. 214/2011), ritenendo il processo verbale atto documentale pubblico utilizzabile e che il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che non richiede l'effettivo utilizzo da parte di terzi. Tuttavia la Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso di Impallomeni sul punto della confisca: ha annullato senza rinvio la statuizione confiscatoria perché carente nella determinazione del prezzo/profitto del reato e priva di specifici accertamenti, eliminando la confisca disposta; per il resto i ricorsi sono stati respinti. Il ricorso di Foti è stato rigettato e Foti è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
Riferito al reato contestato a Impallomeni; la Corte lo considera reato istantaneo, di pericolo e di mera condotta che non richiede per la sua consumazione la successiva utilizzazione da parte di un terzo
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che punisce l'utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ritiene che, pur essendo astrattamente configurabile a carico dell'utilizzatore, l'accertamento della sua responsabilità richiede prova specifica e non incide necessariamente sulla responsabilità dell'emittente
art. 483 cod. pen.
Articolo relativo ai reati di falso contestati per i documenti e le dichiarazioni rese: la Corte conferma la utilizzabilità e la natura pubblicistica del processo verbale di constatazione
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Regola le modalità da seguire quando, nel corso di attività amministrative/ispettive, emergono indizi di reato: la parte del documento redatta dopo l'emersione degli indizi può assumere valore probatorio solo se si è proceduto secondo le modalità previste da tale norma; nel caso in esame la Corte ha ritenuto che gli indizi di reato siano emersi solo al termine della verifica, quindi non vi è stata lesione dell'art. 220
art. 11 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214
"Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74."
La norma incrimina l'esibizione di documenti falsi o notizie mendaci in sede di controlli fiscali; la Corte la applica per valutare la rilevanza penale delle fatture inesistenti e delle dichiarazioni rese ai finanzieri
art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000
Prevede la confisca per valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tale misura richieda una determinazione specifica e motivata del profitto/valore, mancante nel caso esaminato
art. 63 cod. proc. pen.
Richiamato marginalmente: la Corte ha ritenuto che non siano state violate le garanzie processuali contemplate dalla norma relative all'attività istruttoria e all'utilizzo degli atti
art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Norma sanzionatoria richiamata dall'art. 11 per la falsità nelle dichiarazioni; la Corte la considera nel quadro della punibilità per dichiarazioni non corrispondenti al vero rese ai fini fiscali
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in Cassazione; applicata per condannare Foti al pagamento delle spese
Massime di principio
- Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza è atto amministrativo extraprocessuale che costituisce prova documentale utilizzabile nel processo penale; tuttavia, se durante l'attività ispettiva emergono indizi di reato, le parti del documento redatte dopo tale emersione assumono valore probatorio solo se sono rispettate le modalità dell'art. 220 disp. att. c.p.p.
- La rilevazione di indizi di reato solo a conclusione di una verifica giustifica l'utilizzabilità integrale degli atti redatti in corso di verifica, mentre se gli indizi emergono in un momento precedente è necessario adeguarsi alle garanzie procedurali previste
- La responsabilità dell'emittente di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) è configurabile indipendentemente dall'accertata utilizzazione di quelle fatture da parte di terzi: il reato è istantaneo e di mera condotta
- L'assoluzione o l'insufficienza di prova a carico di un altro soggetto (es. il presunto utilizzatore) non necessariamente incide sulla responsabilità dell'emittente delle fatture, purché la prova relativamente a quest'ultimo sia autonoma e sufficiente
- Il verbale di constatazione ha natura di atto pubblico e le sue descrizioni possono costituire elemento probatorio rilevante; le contestazioni sulla veridicità delle dichiarazioni in esso riportate vanno affrontate tramite il normale contraddittorio e gli strumenti probatori in dibattimento
- Le misure di confisca previste per i reati tributari devono essere motivate e supportate da accertamenti volti a determinare in modo concreto il profitto o il prezzo del reato; una determinazione generica o approssimativa può comportare l'annullamento della statuizione confiscatoria
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