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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2851/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile impugna la sentenza di appello che aveva assolto l'imputato per il fatto contestato (art. 590 c.p.) e aveva revocato le statuizioni civili. Il ricorso denuncia principalmente l'uso, da parte del Tribunale in grado d'appello, di una relazione peritale depositata in primo grado ma mai formalmente acquisita né il cui perito sia stato escusso (il perito era deceduto prima dell'escussione). Si censura l'error in procedendo per violazione degli artt. 501, 508 e 511 c.p.p., con l'asserita utilizzazione della perizia come unica fonte di convincimento senza che la difesa potesse interrogare il perito. Ulteriori censure riguardano vizi motivazionali, l'inattendibilità di un teste, la mancata valutazione di una sentenza civile che annullava sanzioni amministrative relative alla condotta del danneggiato e l'asserito errore nell'assolvere l'imputato nonostante l'eccepita estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in relazione all'uso improprio della relazione peritale da parte del giudice d'appello. Ha accertato la violazione delle norme che richiedono il previo esame del perito e la lettura della relazione solo dopo l'escussione, con conseguente nullità di ordine generale a regime intermedio della decisione d'appello per violazione del diritto di difesa. La Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice competente per valore in grado d'appello (ai sensi dell'art. 622 c.p.p.), rimettendo a quel giudice anche la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Sono state altresì accolte le osservazioni sulla insufficiente motivazione dell'assoluzione fondata unicamente sulla perizia.

Norme richiamate

  • art. 590 Codice penale

    Norma che descrive il reato per cui era imputato Poloni; presente come fatto-reato oggetto del processo

  • art. 501 Codice di procedura penale

    Regola l'escussione del perito nel dibattimento; la Corte rileva la violazione per l'assenza dell'escussione e dell'opportunità per la difesa di porre domande

  • art. 508 Codice di procedura penale

    Prevede che il perito risponda ai quesiti e contempla la relazione scritta ma la sua utilizzazione richiede il rispetto delle garanzie processuali (lettura dopo esame)

  • art. 511 Codice di procedura penale

    Stabilisce che la lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito; la Corte interpreta questo limite come preclusione all'utilizzo della perizia quando il perito non è stato escusso

  • art. 512 Codice di procedura penale

    Regola la lettura di atti quando sussiste impossibilità di ripetizione; la Corte chiarisce che questa norma non è applicabile per acquisire una perizia quando il perito non è stato esaminato e la perizia non è stata previamente acquisita in dibattimento

  • art. 227 Codice di procedura penale

    Prevede la possibilità che il perito presenti relazione scritta; la Corte richiama che comunque la relazione deve essere sottoposta a verifica in dibattimento con l'escussione del perito

  • art. 178 Codice di procedura penale

    La nullità derivante dall'utilizzo della perizia senza escussione del perito è qualificata come nullità generale a regime intermedio

  • art. 182 Codice di procedura penale

    Stabilisce i limiti di deducibilità delle nullità; la Corte osserva che la nullità invocata è soggetta a tali limiti

  • art. 183 Codice di procedura penale

    Prevede la possibilità di sanatoria di alcune nullità; la Corte rileva che le sanatorie possono operare, ma nel caso specifico l'eccezione era stata tempestivamente rilevata

  • art. 622 Codice di procedura penale

    Disciplina il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello quando è necessario pronunciarsi sulle questioni civili conseguenti alla decisione penale; la Corte rinvia il giudizio per tale via

  • art. 23 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato a proposito del deposito delle conclusioni da parte della Procura generale presso la Suprema Corte; non incide sul merito delle censure sulla perizia

Massime di principio

  • Una relazione peritale depositata ma senza che il perito sia stato escusso non può essere semplicemente utilizzata dal giudice d'appello: la lettura o utilizzazione della perizia è subordinata al previo esame del perito, a garanzia del diritto di difesa.
  • L'art. 512 c.p.p. (lettura per impossibilità di ripetizione) non è idoneo a giustificare l'utilizzo di una perizia non escussa: la disciplina speciale sulla perizia richiede la sequenza 'escussione del perito -> lettura della relazione'.
  • L'utilizzo in decisione di una perizia non sottoposta al contraddittorio integra una nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.), deducibile nei termini e suscettibile di sanatoria se ricorrono le condizioni di legge (artt. 182-183 c.p.p.).
  • Se il perito decede prima dell'escussione, le parti possono ottenere nuova perizia o altre misure istruttorie; il giudice d'appello non può supplire procedendo a utilizzare la relazione come unica base probatoria senza consentire il contraddittorio.
  • Le decisioni di appello fondate unicamente su elementi procedimentalmente viziati (es. perizia non acquisita regolarmente) rischiano di essere annullate per carenza di motivazione idonea a ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione.
  • Per preservare l'efficacia delle eccezioni: chi ritiene illegittima l'utilizzazione di una perizia deve sollevare l'eccezione tempestivamente; tuttavia, se l'eccezione è stata tempestivamente dedotta, la Cassazione può ritenere fondata la censura anche se sollevata in grado di legittimità.

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