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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2858/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la condanna per omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000) relative all'anno d'imposta 2014 per €250.494,00. La ricorrente ha articolato otto motivi: 1) contestazione di un errore materiale sull'indicazione della sua presenza in udienza; 2) dedotta possibilità di compensare il debito con un credito IVA di €106.088 risultante dalla dichiarazione IVA 2014; 3) invocata scriminante dell'adempimento di un dovere per la presentazione dell'istanza di concordato preventivo presentata il 10/08/2015 (prima della scadenza del 30/09/2015) e illegittima imputabilità della crisi aziendale; 4) dedotta forza maggiore per crisi di liquidità e scelte imprenditoriali tese a preservare l'attività; 5) mancata motivazione circa il ragionevole dubbio e l'affermazione di responsabilità; 6) violazione dell'art. 603 c.p.p. per mancata rinnovazione istruttoria e omessa acquisizione di prove decisive (esame di testimoni, sentenza della dipendente, verbali societari); 7) mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p.; 8) censura della confisca per equivalente e richiesta di limitazione della stessa alla sola somma eccedente la soglia di punibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la rilevanza penale dell'omesso versamento entro il termine previsto dalla dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, indipendentemente dalla presenza di disponibilità finanziarie o di un credito IVA non utilizzato. Ha ritenuto che la presentazione del concordato preventivo non scrimina automaticamente l'omissione: l'esimente opera solo se è intervenuto un provvedimento giudiziale che ha vietato o autorizzato il pagamento; nella specie l'istanza è stata dichiarata inammissibile e la Corte d'appello ha valutato congruamente che si trattò di un tentativo dilatorio. Ha escluso la forza maggiore e il caso fortuito, ravvisando responsabilità gestionale della ricorrente e dolo nell'omissione; ha ritenuto corretto il diniego di rinnovazione istruttoria in appello; ha escluso l'applicabilità dell'attenuante dell'attivo ravvedimento ai reati che offendono il patrimonio dell'Erario; ha ritenuto legittima la confisca diretta e per equivalente sull'intero importo dovuto, non limitandola alla sola parte eccedente la soglia di punibilità. Conseguenza: condanna confermata e misure patrimoniali confermate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Disciplina il reato di omesso versamento di ritenute certificate; rileva l'omesso versamento entro il termine per la dichiarazione annuale di sostituto d'imposta e la soglia di punibilità (dal 2015: €150.000). La Corte afferma che il reato si consuma con l'omissione entro il termine previsto, indipendentemente da disponibilità finanziarie o crediti fiscali non utilizzati.

  • art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen.

    Prevede l'attenuante dell'attivo ravvedimento; la Corte ricorda che tale circostanza non è applicabile ai reati che offendono il patrimonio dell'Amministrazione finanziaria, essendo destinata ad effetti diversi dall'elisione di un danno patrimoniale risarcibile.

  • art. 51 cod. pen.

    Regola la scriminante dell'adempimento di un dovere o dell'ordine legittimo. La Corte precisa che la presentazione dell'istanza di concordato non integra di per sé un adempimento di un dovere; la scriminante opera solo se vi è un provvedimento del tribunale che vieti o autorizzi il pagamento dei debiti.

  • art. 47 cod. pen. (errore sul fatto)

    Richiamato dalla difesa per sostenere un errore scusabile in relazione alla procedura di concordato; la Corte non ha ritenuto sussistente un errore idoneo ad escludere il dolo dato che l'istanza fu dichiarata inammissibile e risultano elementi di gestione della crisi imputabili all'amministratrice.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Prevede la confisca per equivalente per i reati tributari quando non è possibile la confisca diretta. La Corte rammenta che la confisca è obbligatoria e può riguardare l'intero ammontare del tributo non versato, non solo la parte eccedente la soglia di punibilità.

  • art. 13 e art. 18 d.lgs. n. 471 del 1997

    Disciplina sanzioni per i ritardi nei versamenti tributari; la giurisprudenza richiamata mostra come il sistema sanzionatorio e le scadenze periodiche impongano all'imprenditore un'organizzazione per i versamenti e influenzino la valutazione della forza maggiore o del caso fortuito.

  • artt. 17 e 18 d.lgs. n. 241 del 1997 e art. 23 d.P.R. n. 600 del 1973

    Stabilisce obblighi di operare le ritenute all'atto del pagamento e i termini periodici di versamento (mensili), supportando l'idea che la gestione continuativa dei versamenti rileva nella valutazione della responsabilità penale.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ricorda che la rinnovazione è eccezionale e discrezionale, ammissibile solo se indispensabile e adeguatamente motivata dalla parte istante.

  • art. 168 e 161 legge fallimentare (richiamate nel testo)

    Richiamate nella valutazione degli effetti della presentazione del concordato e dei limiti al pagamento dei debiti; la Corte segnala che l'effetto di blocco sui creditori riguarda la società e le procedure concorsuali, ma non autorizza automaticamente l'amministratore a non adempiere senza provvedimento giudiziale.

Massime di principio

  • La mera presentazione di un'istanza di concordato preventivo prima della scadenza per il versamento non esclude automaticamente la responsabilità penale per omesso versamento; la scriminante opera solo se il tribunale ha adottato un provvedimento che impedisca o autorizzi i pagamenti.
  • Il possesso di un credito IVA o di altra disponibilità non utilizzata non elimina l'elemento oggettivo del reato: l'omesso versamento entro il termine previsto integra il fatto penalmente rilevante, e la scelta di compensare o meno è in generale responsabilità del contribuente.
  • La crisi aziendale o la scelta di pagare le retribuzioni invece che le ritenute non costituisce di per sé forza maggiore idonea a escludere la responsabilità penale; la valutazione richiede che la crisi sia non imputabile all'imprenditore e che si provi l'impossibilità concreta di adottare misure alternative.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: la parte che la richiede deve indicare bisogni probatori specifici e rilevanti; il giudice d'appello decide discrezionalmente sulla necessità.
  • L'attenuante dell'attivo ravvedimento non è applicabile ai reati che offendono il patrimonio dell'Erario; non può essere usata per attenuare le conseguenze patrimoniali del reato tributario.
  • La confisca diretta e, se necessario, per equivalente, può essere disposta sull'intero ammontare del tributo non versato; non è automatico limitarla alla sola somma eccedente la soglia di punibilità.

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