Cassazione Penale, Sentenza n. 2856/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Un unico motivo: omessa sospensione del processo con messa alla prova. Il ricorrente ha denunciato che la Corte d'appello aveva escluso l'ammissione alla messa alla prova perché il beneficio era già stato concesso per un procedimento relativo a un periodo d'imposta anteriore, senza valutare adeguatamente la tesi difensiva della continuazione e senza esaminare la memoria contenente un nuovo motivo e la questione di legittimità costituzionale (riguardante la possibilità di applicare la messa alla prova anche ai reati connessi/continuati). La difesa aveva evidenziato elementi di collegamento tra le evasioni e aveva richiamato pronunce della Corte costituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte territoriale ha ignorato la memoria con il motivo nuovo e ha errato nel negare l'ammissione alla messa alla prova per il solo fatto che il beneficio era già stato concesso in altro procedimento, senza valutare la continuazione. La sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul punto, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale (sent. n.146/2022 e n.174/2022).
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
Norma penale tributaria contestata: omissione di versamento IVA; fondamento della condanna nel giudizio di merito per l'importo indicato.
art. 168-bis, quarto comma, cod. pen.
richiamata nella parte che non prevedeva che l'imputato potesse usufruire della messa alla prova più di una volta in presenza di reati connessi
La Corte costituzionale (sent. n.174/2022) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte che impediva la concessione della messa alla prova quando i reati sono connessi ai sensi dell'art.12 c.p.p.; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la norma non può essere interpretata in modo da precludere automaticamente il beneficio nei procedimenti separati per reati avvinti dalla continuazione.
richiamata dalla Corte costituzionale nella parte che escludeva la sospensione con messa alla prova per tutti i reati contestati in caso di connessione
La Corte costituzionale (sent. n.146/2022) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale previsione nella parte che impediva la sospensione del procedimento con messa alla prova quando siano contestati reati connessi; ciò ha inciso sulla possibilità di chiedere il beneficio in procedimenti distinti concernenti fatti collegati.
art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Regola sulla connessione per continuazione (sia continuazione esterna sia concorso formale): la Corte evidenzia che la messa alla prova deve poter essere valutata anche quando i reati 'avvinti' siano stati giudicati in procedimenti distinti.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Richiamato in quanto regola generale che consente una sanzione unitaria per il reato continuato; la Corte costituzionale ha sottolineato l'intento legislativo di sanzionare unitariamente la continuazione, che si concilia con la possibilità di accesso ai riti/benefici anche quando i reati siano stati giudicati separatamente.
Richiama la possibilità, anche dopo giudicati separatamente, di rideterminare la pena complessiva tenendo conto della continuazione; ciò conferma la possibilità di valutare unitariamente gli effetti dei reati avvinti.
Massime di principio
- La sola circostanza che la messa alla prova sia già stata concessa in un procedimento precedente non esclude automaticamente la possibilità di chiedere il beneficio in un procedimento successivo se i reati sono connessi o derivano da un unico disegno criminoso: il giudice deve valutare la questione alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha rimosso il divieto assoluto.
- Se la difesa produce una memoria con un "motivo nuovo" che invoca la continuazione tra reati e solleva questioni di legittimità costituzionale, il giudice deve valutare e motivare espressamente la decisione su tali istanze; l'omessa considerazione è motivo di annullamento in cassazione.
- Per ottenere l'ammissione alla messa alla prova in procedimenti distinti per fatti collegati, la difesa dovrebbe documentare elementi a favore della continuità (es. persistenza della crisi di liquidità, un progetto criminoso unitario, collegamento temporale e funzionale fra le evasioni).
- I criteri di connessione dell'art.12 c.p.p. (continuazione esterna e concorso formale) devono essere esaminati concretamente: la valutazione non può dipendere da scelte processuali del pubblico ministero o da circostanze casuali che impediscano l'accesso ai riti alternativi.
- In presenza di pronunce costituzionali che incidono sulle condizioni di ammissibilità della messa alla prova, i giudici di merito devono aggiornare la loro interpretazione e non possono limitarsi ad applicare rigidamente formulazioni superate dalla giurisprudenza costituzionale.
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