Cassazione Penale, Sentenza n. 2853/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma, da parte della Corte d'appello, della confisca del denaro sequestrato. Si lamenta la violazione di legge poiché la confisca sarebbe stata disposta in relazione a valutazioni proprio di cessione/vendita di stupefacente mentre la fattispecie accertata e per la quale è stato condannato riguarda la sola detenzione di stupefacente nella forma di "lieve entità"; inoltre sarebbe mancata una motivazione adeguata che collegasse il denaro al reato contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato relativamente alla violazione di legge. Ha richiamato il principio secondo cui, in caso di sola detenzione di stupefacente di "lieve entità" (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990), la confisca del denaro può essere disposta solo se non ricorrono i presupposti della "lieve entità" e se sussistono le condizioni previste per la confisca in casi particolari (art. 240-bis c.p., richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990); non è possibile invece procedere a confisca ex art. 240 c.p. o ai sensi del comma 7-bis dell'art. 73 in mancanza del necessario nesso tra denaro e reato. La Corte territoriale aveva motivato la confisca con elementi (varietà delle sostanze, bilancino, scambi di battute) ravvisando una attività di smercio; la Cassazione ha ritenuto che tale motivazione sia errata perché ha applicato criteri riconducibili alla confisca in casi particolari o ha fatto riferimento a un reato (cessione) diverso da quello per cui è intervenuta la declaratoria di responsabilità. Di conseguenza la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla confisca e ha disposto la restituzione del denaro all'avente diritto.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Disciplina il reato di detenzione di stupefacenti; il comma 5 prevede la particolare fattispecie di "lieve entità" che limita l'applicabilità di misure come la confisca del profitto del reato salvo specifiche condizioni.
Prevede la confisca in casi particolari (es. sproporzione rispetto al reddito, mancata giustificazione della lecita provenienza) applicabile per i proventi illeciti; la Corte ha ricordato che tale istituto può essere il fondamento della confisca solo se compatibile con la fattispecie contestata.
Norma generale sulla confisca per reati, ma la Cassazione segnala che non è ipotizzabile nel caso di mera detenzione di lieve entità ove manchi il nesso richiesto.
art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
Effettua rinvio all'art. 240-bis c.p. per le ipotesi di confisca in materia di stupefacenti; la Corte indica che l'applicazione richiede la verifica dei presupposti specifici.
comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Consente in astratto misure ablative connesse ai reati di cui all'art. 73, ma la Cassazione osserva che non può operare senza il necessario nesso tra il denaro e il reato accertato.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 4., n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248
Precedente che chiarisce i limiti della confisca del denaro in caso di sola detenzione di stupefacente di lieve entità e l'impostazione corretta sull'applicabilità degli istituti ablatori.
Massime di principio
- In ipotesi di sola detenzione di stupefacente nella forma di "lieve entità" la confisca del denaro trovato non è ordinariamente consentita: occorre verificare che non si sia di fronte alla fattispecie di "lieve entità" e, in caso contrario, che ricorrano i presupposti per la confisca in casi particolari (art. 240-bis c.p.).
- Per disporre la confisca è necessario un nesso probatorio chiaro fra il denaro e il reato per cui è intervenuta la condanna; elementi indiziari (bilancino, varietà di sostanze, conversazioni) possono essere utili ma non sempre bastano a giustificare l'ablazione se la fattispecie accertata è solo la detenzione lieve.
- Non è corretto applicare criteri propri della confisca in casi particolari (es. sproporzione rispetto al reddito, mancata giustificazione della provenienza lecita) quando la normativa speciale sullo stupefacente limita l'ablazione; il giudice deve esplicitare e motivare la concreta connessione tra denaro e attività illecita di vendita se questa è fatta valere.
- In mancanza di adeguata motivazione e di prova del nesso tra denaro e reato diverso da quello accertato, la confisca può essere annullata in Cassazione anche senza rinvio e disposta la restituzione del denaro all'avente diritto.
- Nei casi dubbi è opportuno, per la difesa, far emergere la mancanza di elementi che colleghino il denaro al reato di cessione e invocare l'applicazione della disciplina relativa alla "lieve entità" quale limite alle misure ablative.
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