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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36063/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

La controversia origina da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un saldo di conto corrente e di somme dovute in esecuzione di un mutuo chirografario acceso da una società poi divenuta debitrice principale. Il Tribunale aveva revocato il decreto e condannato i fideiussori al pagamento di una somma rideterminata a favore della società subentrata nel credito, escludendo dal saldo le commissioni di massimo scoperto indebitamente applicate. La Corte d’appello ha respinto l’impugnazione dei fideiussori. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme su valutazione della prova e presunzioni, sostenendo che la banca non avesse provato il mancato pagamento dei crediti ceduti e contestando il valore attribuito alla consulenza tecnica d’ufficio e alle prove testimoniali; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo al mancato riconoscimento del danno da mancato utilizzo del denaro, eccepito in compensazione; 3) violazione di norme sostanziali e processuali in relazione alla rideterminazione del saldo del conto corrente, assumendo che non fossero state realmente espunte le commissioni di massimo scoperto ma solo gli interessi anatocistici; 4) violazione delle norme sull’istruzione probatoria per il rigetto dell’istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. relativa a un presunto conto occulto tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto soltanto il secondo motivo, rilevando che la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame relativo al danno da mancato utilizzo del denaro, pur essendo la questione specificamente devoluta. Ha invece dichiarato inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo, perché miravano in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio o censuravano valutazioni discrezionali del giudice di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per censurare l’apprezzamento delle prove; la Corte lo considera inammissibile se diretto a ottenere un nuovo esame dei fatti.

  • art. 198 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio; non consente una revisione in cassazione della valutazione dei dati probatori svolta dal giudice di merito.

  • art. 2727 c.c. e ss.

    Invocato in tema di presunzioni per sostenere la carenza di prova del mancato pagamento; la Corte non entra nel merito perché la censura tende a rivalutare il fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ritiene fondato il motivo di ricorso per omessa pronuncia sul motivo di appello concernente il danno da mancato utilizzo del denaro.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla validità degli addebiti di conto corrente; la Corte non esamina il merito perché la censura contrasta con l’accertamento di fatto del giudice di appello.

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la doglianza è dichiarata inammissibile in quanto presuppone una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 210 c.p.c.

    L’ordine di esibizione è qualificato come strumento istruttorio residuale, utilizzabile solo se la prova non sia altrimenti acquisibile e non per supplire all’onere probatorio della parte istante.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, neppure sotto il profilo della violazione di legge, quando la censura mira in realtà a una nuova ricostruzione dei fatti.
  • L’omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra errore processuale denunciabile in cassazione quando risulti che la questione era stata ritualmente devoluta al giudice di secondo grado.
  • L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale e discrezionale: non può essere utilizzato come mezzo esplorativo né per sopperire alla mancata prova dei fatti che incombe sulla parte istante.
  • Una censura che presupponga un accertamento di fatto diverso da quello compiuto dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità, se non si confronta con la ricostruzione fattuale già cristallizzata nella sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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