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Sentenza

Sentenza del 04/11/2016 n. 22432 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva rettificato il reddito d'impresa dichiarato ai fini IVA, IRPEF e IRAP, rideterminando la percentuale di ricarico sui medicinali etici e accertando maggiori ricavi per Euro 13.715,00. La contribuente contestava la legittimità del metodo utilizzato, sostenendo che l'Ufficio avesse applicato una media aritmetica semplice anziché ponderata, su un campione limitato di 46 prodotti acquistati da due fornitori, e che lo scostamento tra il ricarico dichiarato (36,42%) e quello accertato (39,90%) fosse troppo modesto per dimostrare l'inattendibilità della contabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla modestia dello scostamento, perché non era stata adeguatamente dedotta nei precedenti gradi di giudizio. Quanto alla media aritmetica semplice, ha affermato che essa è legittima quando i prodotti e i relativi ricarichi risultano sostanzialmente omogenei; nel caso concreto, la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto significativo il campione di 46 medicinali e omogenee le percentuali rilevate. La contribuente non aveva fornito una prova contraria idonea a dimostrare la disomogeneità dei prodotti o l'inattendibilità del campione. È stata inoltre condannata al pagamento di Euro 2.500,00 per spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Disciplina l'accertamento delle imposte sui redditi, anche mediante ricostruzioni presuntive del reddito quando emergano elementi di inattendibilità delle scritture contabili.

    L'accertamento basato sulle percentuali di ricarico può essere legittimo se l'Ufficio espone elementi idonei a evidenziare ricavi non dichiarati. Il contribuente deve fornire una prova concreta contraria, non essendo sufficiente richiamare la regolarità formale della contabilità.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Consente la rettifica della dichiarazione IVA sulla base di dati, informazioni ed elementi presuntivi idonei a dimostrare l'esistenza di operazioni o ricavi non dichiarati.

    La ricostruzione dei maggiori ricavi mediante percentuali di ricarico è ammissibile quando il procedimento dell'Ufficio sia motivato e fondato su dati concretamente riferibili all'attività del contribuente.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e per omesso, insufficiente o contraddittorio esame della motivazione.

    La Corte ha esaminato le censure della contribuente sotto i profili della violazione di legge e del difetto di motivazione, dichiarando una parte inammissibile e l'altra infondata.

  • D.M. Giustizia n. 55 del 2014

    È stato richiamato per la liquidazione delle spese processuali poste a carico della contribuente.

Massime di principio

  • L'utilizzo della media aritmetica semplice delle percentuali di ricarico non è automaticamente illegittimo: è ammissibile quando i prodotti esaminati siano sufficientemente omogenei per natura, valore e margini di vendita.
  • La media ponderata è necessaria soprattutto quando esistano rilevanti differenze di valore tra i prodotti o quando i beni più venduti abbiano ricarichi sensibilmente inferiori alla media; tali circostanze devono essere dimostrate dal contribuente.
  • Un campione non necessariamente ampio può essere ritenuto rappresentativo se riguarda una categoria omogenea di prodotti e presenta percentuali di ricarico sostanzialmente uniformi.
  • Dopo che l'Ufficio ha motivato adeguatamente l'accertamento e indicato gli elementi presuntivi utilizzati, grava sul contribuente l'onere di dimostrare concretamente l'inattendibilità del campione, del metodo di calcolo o dei risultati.
  • Le contestazioni devono essere formulate tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio: una censura nuova o non adeguatamente dedotta può essere dichiarata inammissibile in cassazione.

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