Cassazione Civile, Ordinanza n. 29803/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA relativo all'anno d'imposta 2010 emesso nei confronti di un'associazione dilettantistica. La commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello dell'Ufficio, ritenendo scaduto il termine ultimo il 7 maggio 2017 e valorizzando che l'appello era stato notificato il 22 giugno 2017, dopo una precedente notifica via PEC del 7 giugno 2017. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, sostenendo che l'appello era tempestivo perché il termine per impugnare era sospeso automaticamente per sei mesi ai sensi dell'art. 11 del D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017, norma che prevede la sospensione dei termini di impugnazione per le controversie definibili in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. La contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per le controversie rientranti tra quelle definibili ai sensi dell'art. 11 del D.L. 50/2017, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione opera automaticamente per rendere effettiva la disciplina agevolativa. Applicando tale sospensione, il termine per proporre appello scadeva nella specie l'8 novembre 2017; di conseguenza, l'appello dell'Ufficio notificato il 22 giugno 2017 era tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione
art. 11 D.L. 50/2017 conv. in L. 96/2017
per le controversie tributarie definibili in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, sospende automaticamente per sei mesi i termini di impugnazione e di riassunzione che scadono nel periodo previsto dalla norma
richiamato insieme all'art. 51 D.Lgs. 546/1992 come norma sui termini processuali nel processo tributario
richiamato insieme all'art. 38 D.Lgs. 546/1992 come norma sui termini processuali nel processo tributario
Massime di principio
- La sospensione semestrale dei termini di impugnazione prevista per le controversie tributarie definibili opera automaticamente, senza necessità di un'ulteriore attività di parte, quando la lite rientra nell'ambito applicativo della disciplina agevolativa.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione occorre sommare al termine ordinario il periodo di sospensione previsto dalla legge speciale, verificando se la scadenza cada nel periodo di applicazione della sospensione.
- Se il termine di appello è sospeso ex lege, un'impugnazione proposta entro il nuovo termine risultante dalla sospensione non può essere dichiarata tardiva.
- Quando il ricorso per cassazione denuncia una erronea declaratoria di tardività dell'impugnazione, la Corte può cassare con rinvio per il riesame della tempestività alla luce della corretta disciplina dei termini processuali.
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