Cassazione Civile, Ordinanza n. 18005/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Milano di accertare, con riferimento a numerosi contratti di leasing stipulati tra la società di leasing e un’impresa utilizzatrice, che le fideiussioni da lui prestate a garanzia di quei contratti erano inefficaci o nulle per più ragioni: asserita falsità della sua firma; estinzione della garanzia per mancata attivazione del creditore nel termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c.; applicabilità dell’art. 1526 c.c. e quindi obbligo della concedente di restituire i canoni percepiti a seguito della risoluzione dei leasing; nullità delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI 2003 ritenuto dalla Banca d’Italia contrario alla disciplina antitrust. Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande, ritenendo le firme autografe, validamente derogato l’art. 1957 c.c., non provata la risoluzione dei leasing e non applicabile l’art. 1526 c.c., oltre a considerare tardiva e comunque non provata l’eccezione antitrust. La Corte d’appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione dell’art. 345 c.p.c. e nullità derivata delle fideiussioni per schema ABI; 2) violazione dell’art. 1957 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto valida la rinuncia preventiva alla decadenza del creditore e per omesso esame di fatti; 3) violazione degli artt. 1526 e 1945 c.c., sostenendo che, essendo i contratti qualificabili come leasing traslativi, la mancata restituzione dei canoni e la mancata qualificazione dei rapporti avrebbe inciso sulla validità della pretesa della società di leasing e avrebbe dovuto consentire l’eccezione di inadempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 riguarda solo le fideiussioni omnibus e non può fondare automaticamente la nullità di garanzie aventi diverso contenuto; in tali ipotesi chi deduce la nullità per intesa anticoncorrenziale deve provarne specificamente l’illecito. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia, con conseguente generale inapplicabilità dell’art. 1957 c.c., salvo specifica pattuizione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la reale ratio della decisione impugnata e non era formulato in modo autosufficiente e specifico. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione di merito si fondava su una pluralità di rationes decidendi autonome, non tutte utilmente censurate, e perché la deduzione relativa all’art. 1945 c.c. era del tutto generica. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La decadenza del creditore per mancata tempestiva azione contro il debitore principale può essere validamente rinunciata dal garante; inoltre la disciplina non si applica in via generale al contratto autonomo di garanzia, salvo diversa specifica pattuizione compatibile con il regolamento contrattuale.
art. 1341, secondo comma, c.c.
La deroga all’art. 1957 c.c. può essere validamente approvata specificamente per iscritto quando la clausola abbia natura vessatoria nei rapporti tipici richiamati dal giudice di merito.
Non è applicabile in via analogica al leasing in assenza dei presupposti fattuali e in presenza della diversa funzione del leasing; inoltre, nel caso esaminato, mancava la prova della risoluzione e della restituzione o offerta di restituzione dei beni.
La doglianza è stata reputata generica e non sviluppata in modo da confrontarsi con la ratio della decisione impugnata.
art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990
È richiamato come parametro antitrust per le intese restrittive, ma la prova dell’illecito non può essere desunta automaticamente da un provvedimento riferito a fideiussioni omnibus se il contratto controverso ha contenuto diverso.
Provvedimento Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005
Il provvedimento riguarda le sole fideiussioni omnibus; non costituisce prova privilegiata per fideiussioni diverse, per le quali l’eventuale nullità antitrust deve essere provata in concreto.
È invocato dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la questione antitrust non è stata ritenuta applicabile al caso concreto e, comunque, non era supportata da prova specifica.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ha dichiarato inammissibili le censure che non si confrontavano con la ratio decidendi, che erano generiche o che pretendevano di introdurre un vizio motivazionale senza indicare un fatto storico decisivo omesso e senza rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non specifica quali affermazioni di diritto della sentenza impugnata si assumano violate e perché.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Per il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è necessario indicare puntualmente il fatto storico omesso e i relativi dati processuali.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come norma che impone il deposito degli atti e documenti necessari a sorreggere la censura di omesso esame del fatto decisivo.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
È richiamato come preclusione processuale che impedisce, nel caso, di proporre validamente il vizio di omesso esame del fatto ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione quando ne ricorrono i presupposti processuali.
Massime di principio
- Il provvedimento della Banca d’Italia del 2 maggio 2005 relativo allo schema ABI non può essere automaticamente esteso a garanzie diverse dalle fideiussioni omnibus: fuori da quel perimetro, la nullità per intesa anticoncorrenziale va allegata e provata in concreto.
- Nel contratto autonomo di garanzia l’obbligazione del garante è qualitativamente distinta e non accessoria rispetto a quella del debitore principale; perciò l’art. 1957 c.c. non si applica in via generale, salvo una specifica pattuizione compatibile con il regolamento contrattuale.
- La decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. può essere oggetto di rinuncia preventiva da parte del garante, trattandosi di regola disponibile dalle parti.
- La censura di legittimità deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata: se anche una sola ratio decisiva resta non utilmente censurata, il ricorso non può essere accolto.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se indica con precisione il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; non bastano argomentazioni difensive, questioni giuridiche o elementi istruttori in sé considerati.
- L’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al leasing non è automatica e, in ogni caso, richiede la verifica dei presupposti fattuali rilevanti, tra cui la risoluzione del contratto e la restituzione o offerta di restituzione del bene.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17846/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_civile · 2 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17847/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_civile · 2 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17848/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_civile · 2 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17849/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_civile · 2 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17850/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_civile · 2 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17851/2025 del 02/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →