Cassazione Penale, Sentenza n. 12004/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di ricorso per cassazione: violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per contraddittorietà, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente per il reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90). La difesa ha contestato che il provvedimento del riesame, pur resosi necessario dopo l'annullamento della Corte di Cassazione, non abbia superato i profili di insufficienza probatoria già evidenziati: le intercettazioni erano con un solo soggetto e non dimostravano "livello associativo", l'incontro al cimitero poteva avere natura personale (richiesta informazioni sulla sepoltura) e non dimostrativa di appartenenza associativa, l'interpretazione del vocabolo "motozappa" come riferimento allo stupefacente è apodittica; in sostanza la prova sarebbe idonea al massimo a dimostrare il mero concorso nello spaccio (art. 73 d.P.R. 309/90) e non la partecipazione all'associazione (art. 74).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame, investito dopo l'annullamento della precedente decisione, abbia adeguatamente colmato le lacune motivazionali segnalate dalla Suprema Corte: il riesame ha ricostruito il quadro generale dell'associazione (ruoli, modalità operative, fonti di approvvigionamento, monopolio territoriale) e ha valorizzato elementi indiziari specifici (incontri, intercettazioni in cui viene menzionata "la banda" e "Peppe"/Buccoliero, il "giro di istruzione" del fornitore con indicazione dei pusher) ritenuti idonei a dimostrare la consapevolezza dell'imputato di operare nell'ambito dell'organizzazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella personale del detenuto (art. 94 disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui invocata per denunciare contraddittorietà, mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato
Prevede il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; è il capo di imputazione contestato e al centro della distinzione tra mera collaborazione nello spaccio (art. 73) e partecipazione a una struttura associativa
Regola il concorso nello spaccio di stupefacenti; rilevante per la valutazione alternativa tra mero concorso e partecipazione associativa
Indica i criteri per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ai fini delle misure cautelari
Riguarda le esigenze cautelari; la Corte ricorda che l'insussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari è sindacabile in cassazione solo in presenza di specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità/mancanza della motivazione
Indica i requisiti formali della motivazione del provvedimento di riesame; il Tribunale del riesame deve conformarsi a tale modello (con riferimento all'art. 546 c.p.p.)
Modello di motivazione cui ispirarsi per le decisioni cautelari (adeguamento strutturale della motivazione richiesto dal giudice del riesame)
Stabilisce le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso: pagamento delle spese e possibilità di ammenda
Prevede l'inserimento nell'archivio personale del detenuto; il provvedimento di cassazione è trasmesso al direttore dell'istituto per tale inserimento
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari l'eccezione di motivazione deve indicare violazioni di legge o mostrare manifesta illogicità/mancanza: non è sufficiente proporre una diversa valutazione delle stesse circostanze esaminate dal giudice di merito
- Dopo un annullamento per insufficiente motivazione, il giudice del riesame può integrare e ricostruire il quadro indiziario; se lo fa con riferimenti specifici (ruolo dell'organizzazione, intercettazioni che menzionano il gruppo, indicazioni del fornitore sui pusher) la Suprema Corte tende a ritenere il riesame adeguato
- Per distinguere tra mero concorso nello spaccio (art. 73) e partecipazione a un'associazione per delinquere (art. 74) è necessario dimostrare non solo rapporti commerciali o contatti, ma elementi che attestino la consapevolezza e l'inserimento stabile nell'organizzazione (ruoli, regole e modalità operative condivise)
- Argomentazioni difensive generiche o che non rispondono ai punti chiave della motivazione di merito (es. menzione esplicita di "la banda" o di figure apicali) rischiano l'inammissibilità per aspecificità
- Singoli elementi apparentemente deboli (incontri cordiali, segnalazioni di recapiti) possono, se contestualizzati in un quadro organico e coerente, acquisire valore indiziario per la partecipazione associativa; quindi è importante contestare specificamente l'interpretazione e proporre alternative probatorie concrete
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