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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12001/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della notificazione del decreto di citazione in appello effettuata presso il difensore d'ufficio ex art.161, comma 4, c.p.p., e in subordine mancata effettiva conoscenza della pendenza del giudizio; (2) insussistenza/errata valutazione delle prove e degli indizi in relazione alla condanna per truffa; (3) omissione dell'applicazione dell'art.131-bis c.p. (esclusione della punibilità/condizione di non punibilità) a favore dell'imputato; (4) mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e mancato riconoscimento del minimo edittale nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. In sintesi: sul primo motivo ha ritenuto valida la notificazione al difensore atteso che l'elezione di domicilio era permanente e non revocata; sul secondo ha escluso la ricostruzione di nuovo del quadro probatorio (vietato in sede di legittimità) e ha ritenuto sufficienti, come già fatto dai giudici di merito, gli indizi a carico dell'imputato; sul terzo ha condiviso la valutazione della Corte d'appello circa l'inapplicabilità dell'art.131-bis alla fattispecie, dovendo rilevarsi il carattere predatorio e le modalità online che ostacolano la rintracciabilità; sul quarto ha ritenuto che la valutazione sulle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena siano questioni di merito non sindacabili in cassazione purché motivate, e ha ritenuto congrua la motivazione di merito (la Corte d'appello aveva già ridotto la pena e riconosciuto l'attenuante dell'art.62 n.4 c.p.). Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a pagare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.23 comm. 8 d.lgs. 137/2020

    Norma processuale citata per la disciplina del trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; usata come riferimento formale alla modalità di trattazione del ricorso

  • art.161 comma 4 c.p.p.

    Prevede la consegna dell'atto al difensore quando la notifica postale al domicilio eletto sia andata in giacenza; la Corte ha ritenuto valida la notificazione al difensore dato che l'elezione di domicilio era rimasta in essere

  • art.170 cod. proc. pen.

    Stabilisce gli effetti della giacenza postale; la Corte lo richiama per affermare che la mancata ricezione personale, attestata dall'addetto postale, legittima la consegna al difensore senza ulteriori adempimenti

  • artt.157 e 159 cod. proc. pen.

    Norme su casi di impossibilità di comunicazione e sulle ipotesi di forza maggiore o caso fortuito che esentano l'imputato dall'onere di comunicare il mutamento di domicilio; la Corte le menziona come alternative solo se ricorrano tali circostanze, non presenti nel caso

  • art.606 lett. e) c.p.p.

    Criterio di cassazione relativo ai vizi di motivazione manifesti e illogici; la Corte osserva che non sussiste alcuna illogicità manifesta nella motivazione dei giudici di merito

  • art.131-bis c.p.

    Previene talune condizioni di esclusione o attenuazione della responsabilità; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile perché la condotta era predatoria e realizzata con modalità online che aggravano la difficoltà di rintraccio dell'autore

  • art.62-bis c.p. (riforma d.l. 23/05/2008 n.92)

    Riferimento alla disciplina delle attenuanti generiche dopo la riforma: non è sufficiente la sola incensuratezza per ottenere la diminuente; la Corte ha confermato che l'assenza di elementi positivi può giustificare il diniego delle attenuanti generiche

  • art.133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ricorda che la motivazione sulla quantificazione della pena è questione di merito e può essere sintetica se la pena è compatibile con la misura media

  • art.62 n.4 c.p.

    Circostanza attenuante riconosciuta in secondo grado (danno di particolare tenuità); la Corte d'appello aveva concesso tale attenuante e la Cassazione non ha ravvisato vizio

  • art.616 c.p.p.

    Consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a sanzioni in caso di ricorso inammissibile; applicata per la condanna a pagare euro 3.000 alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • La notificazione al difensore è valida se sussiste una elezione di domicilio non revocata: l'onere di comunicare il cambiamento di domicilio grava sull'imputato e l'assenza di prova del mutamento rende efficaci le notifiche fatte al domicilio eletto
  • La Corte di Cassazione non è competente per una rivalutazione ex novo del materiale probatorio: i vizi che consistono in una diversa valutazione degli indizi o della attendibilità delle prove sono, di norma, inammissibili se non emergono vizi di motivazione manifesti
  • L'applicazione di istituti di esclusione o attenuazione della punibilità (es. art.131-bis) richiede una specifica valutazione dei presupposti fattuali; condotte predatorie e modalità che rendono difficile la rintracciabilità ostano all'applicazione di tali benefici
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche dopo la riforma del 2008 non può basarsi solo sull'assenza di precedenti: il giudice deve rilevare elementi positivi che giustifichino la diminuente; il diniego, se motivato, è insindacabile in cassazione
  • Il ricorso in cassazione manifestamente infondato può comportare, oltre al rigetto, l'obbligo per il ricorrente di rifondere le spese processuali e di pagare una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

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