Cassazione Penale, Sentenza n. 11997/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) con cui il GIP ha applicato una pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 10‑quater D.lgs. 74/2000 (indicazione in compensazione di crediti d'imposta fittizi per attività di ricerca e sviluppo, per complessivi €86.731,85). Hanno dedotto: 1) violazione di legge per l'applicazione, da parte del giudice, di pene accessorie ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 74/2000, non concordate nel patteggiamento e quindi illegittime alla luce dell'art. 445 c.p.p. (secondo la giurisprudenza le pene accessorie non si applicano se la pena non supera i due anni salvo deroghe specifiche); 2) illegittimità della confisca per equivalente disposta sui loro beni personali, dovendosi confiscare il profitto del reato alla società beneficiaria (sostengono di essere terzi rispetto al profitto e indicano il rischio di duplicazione tributaria), e hanno prodotto documentazione di una istanza di definizione agevolata presso l'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha annullato senza rinvio la statuizione relativa alle pene accessorie di cui all'art. 12 D.lgs. 74/2000 (le ha eliminate) perché il giudice, accogliendo il patteggiamento, non poteva applicare d'ufficio pene accessorie non concordate e non previste dalle deroghe dell'art. 445 c.p.p. Ha invece ritenuto infondato il secondo motivo: la confisca per equivalente è legittima poiché i ricorrenti, in qualità di soci amministratori, non sono estranei al reato e hanno beneficiato del risparmio derivante dall'indicazione dei crediti d'imposta; la confisca è stata correttamente disposta nei limiti di €86.731,85. La documentazione sulla definizione agevolata è inammissibile in sede di legittimità e potrà essere valutata in sede di esecuzione. Il Procuratore Generale aveva chiesto annullamento senza rinvio limitatamente alle pene accessorie e rigetto nel resto, e la Corte ha seguito tale richiesta.
Norme richiamate
applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
Norma che disciplina il patteggiamento: la Corte ricorda che il patteggiamento vincola il giudice nei limiti dell'accordo e che l'applicazione di misure non concordate e prive di presupposti è illegittima
art. 445, comma primo, cod. proc. pen.
Secondo la giurisprudenza e la Corte, l'art. 445 limita l'applicabilità delle pene accessorie nei casi di patteggiamento quando la pena non supera i due anni, salvo deroghe espressamente previste; pertanto il giudice non può applicare d'ufficio pene accessorie non concordate
Le deroghe previste da tale comma sono di stretta interpretazione: non essendovi applicabili, non legittimano l'imposizione delle pene accessorie non concordate
reato contestato: indicazione di crediti d'imposta inesistenti
Norma sostanziale che sanziona l'utilizzo di crediti d'imposta fittizi; la condotta contestata è stata ritenuta compiuta dai ricorrenti nella loro qualità di soci amministratori
pene accessorie previste dalla normativa tributaria
Prevede pene accessorie e confisca per i reati tributari; la Corte ha ritenuto illegittima l'applicazione delle sole pene accessorie non concordate nel patteggiamento ma ha ritenuto legittima la confisca per equivalente ai sensi della stessa norma
confisca diretta o di valore
Stabilisce regole sulla confisca del profitto o del prezzo del reato; la Corte ricorda che la confisca può essere disposta anche in presenza di un impegno di pagamento, producendo effetti solo in caso di mancato adempimento
poteri della Corte di cassazione di decidere senza rinvio
Consente alla Corte, quando superfluo il rinvio e la decisione può essere presa sugli elementi già acquisiti, di annullare senza rinvio (applicato per eliminare le pene accessorie senza travolgere l'accordo)
Massime di principio
- In un patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice non può aggiungere d'ufficio pene accessorie non concordate dalle parti se la legge o le deroghe previste non lo consentono; l'applicazione di tali pene può essere annullata senza travolgere l'intero accordo quando il resto dell'intesa è regolare
- Se le pene accessorie sono invece espressamente concordate dalle parti e risultano illegali, l'illegalità può compromettere l'intero patteggiamento e portare all'annullamento dell'intera sentenza patteggiata
- La confisca per equivalente prevista dalla normativa sui reati tributari può essere disposta sui beni dei soci amministratori quando questi hanno tratto beneficio dal risparmio d'imposta: non è sufficiente l'asserita appartenenza del profitto alla società per escluderne la confisca nei confronti degli amministratori che ne hanno la disponibilità
- L'impegno del contribuente a pagare l'importo dovuto (ad esempio tramite definizione agevolata) non impedisce la statuizione della confisca, ma la sua esecuzione è illegittima se effettuata senza la verifica della mancata esecuzione dell'impegno; questioni relative al pagamento vanno valutate in sede di esecuzione e non in sede di legittimità
- Documenti e fatti nuovi relativi all'adempimento tributario prodotti in cassazione sono in genere inammissibili se richiedono valutazioni di merito e andranno fatti valere in sede di esecuzione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11998/2024 del 22/03/2024
- Sentenza penale · 22 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11999/2024 del 22/03/2024
- Sentenza penale · 22 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12000/2024 del 22/03/2024
- Sentenza penale · 22 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12001/2024 del 22/03/2024
- Sentenza penale · 22 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12002/2024 del 22/03/2024
- Sentenza penale · 22 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12003/2024 del 22/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →