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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12000/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità penale per due rapine, un furto con strappo e lesioni commessi a Bologna tra aprile e maggio 2021 e aveva riconosciuto la continuazione con pregresse sentenze. Il ricorrente deduce tre motivi: 1) insufficiente e apparente motivazione nel ritenere la responsabilità per i fatti ai danni di Alberto Broccoli, lamentando che la distanza temporale/territoriale e l'abbigliamento non costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti; 2) insufficiente motivazione nel non riconoscere le circostanze attenuanti generiche nonostante elementi favorevoli; 3) illogicità della motivazione relativa agli aumenti di pena applicati per reati analoghi nei diversi procedimenti.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio della "doppia conforme" (valutazioni di merito concordi tra primo grado e appello) e ha ribadito il limite della Corte di legittimità nel riesaminare i fatti: non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione probatoria salvo manifesta illogicità, non dimostrata. La Corte ha ritenuto adeguata la valutazione indiziaria (in particolare la corrispondenza tra indumenti ripresi dalle telecamere e quelli trovati in possesso dell'imputato) e non viziata la decisione di non concedere le attenuanti generiche, fondata sui precedenti penali e sulla condotta post delictum (evasione). Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., a versare €3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 137/2020, art.23 comma 8

    Consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la Corte ha operato con questo procedimento procedurale

  • c.p.p., art.606 comma 1 lett. b)

    Motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme penali e per vizi della motivazione in relazione alla valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che la censura attaccasse il giudizio di fatto riservato al merito

  • c.p.p., art.606 comma 1 lett. e)

    Motivo relativo a vizi motivazionali; la Corte ha valutato che le censure non dimostravano una manifesta illogicità o insufficienza tale da giustificare la cassazione

  • c.p.p., art.192

    Disciplina la valutazione delle prove da parte del giudice; la Corte ha sottolineato che tale valutazione è riservata al merito e non è ristudiabile in cassazione salvo manifesta illogicità

  • c.p., art.133

    Elenca gli elementi per la determinazione delle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato il rifiuto delle attenuanti valorizzando precedenti penali e comportamenti successivi

  • c.p.p., art.616

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere ammenda per ricorso manifestamente infondato; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • La cassazione è limitata al controllo di legittimità: non può riesaminare i fatti e le prove se le valutazioni dei giudici di merito sono conformi e non manifestamente illogiche.
  • La configurazione della "doppia conforme" (valutazioni identiche o coerenti in primo grado e in appello) rafforza la stabilità della decisione di merito e rende più difficile il successo dell'impugnazione in Cassazione.
  • Le censure sulla motivazione devono dimostrare la 'manifestabilità' dell'errore (manifest illogicità o contraddittorietà), non una semplice divergenza di valutazione; contestare il convincimento del giudice di merito senza mostrare l'irrazionalità evidente non è sufficiente.
  • Le valutazioni sulle circostanze attenuanti sono esercizio di discrezionalità del giudice di merito: in Cassazione è sindacabile solo se emerge un difetto di logica o di correttezza giuridica nella motivazione.
  • Per gli indizi probatori (es. corrispondenza di abbigliamento da video e sequestri) la Corte può ritenere sufficiente una valutazione complessiva anche se non vi è prova assoluta di identità, purché gli elementi siano gravi, precisi e concordanti e la motivazione lo espliciti.
  • Le impugnazioni generiche o non sufficientemente specifiche rispetto alle argomentazioni motivate del giudice di merito sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare non solo il rigetto ma anche condanne alle spese e ammende a carico del ricorrente secondo l'art.616 c.p.p.

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