Cassazione Penale, Sentenza n. 12002/2024 del 22/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per riciclaggio di autovettura e soppressione targhe. Due motivi: (1) violazione dell'art.191 c.p.p. e art.606 lett. b) c.p.p. per presunta inutilizzabilità degli accertamenti tecnici irripetibili eseguiti sul telaio dell'autovettura senza preavviso al difensore, già ritenuti inutilizzabili in altro procedimento che aveva portato ad assoluzione; (2) violazione dell'art.606 lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e per violazione del divieto di ne bis in idem, con contestazione dell'uso, in motivazione, di riferimenti ad altro processo e ad atti giudiziari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e ripetitivo: la Corte d'appello aveva esaminato la documentazione e accertato che all'epoca dell'avviso era presente solo il difensore d'ufficio nominato (Avv. Fabio Sciacca), che presenziò alle operazioni tecniche; tale accertamento non era stato specificamente contestato in cassazione. Il secondo motivo (ne bis in idem) è stato considerato inammissibile perché non dedotto in sede di appello e perché l'accertamento sull'identità del fatto è di merito e non proponibile per la prima volta in Cassazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 191 c.p.p.
Riferito rispetto all'obbligo di avviso al difensore per accertamenti tecnici irripetibili; la Corte ha ritenuto che l'avviso non poteva avere destinatario diverso dal difensore d'ufficio annotato negli atti, presente alle operazioni.
art. 606 lett. b) c.p.p.
Norma invocata per censurare la violazione di legge nella motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato per mancanza di specificità e ripetitività.
art. 606 lett. e) c.p.p.
Richiamato con riferimento a presunte carenze motivazionali; la Corte ha escluso il vizio perché l'eccezione non era stata prospettata con specificità e/o era un tema di merito non devoluto.
art. 606 comma terzo e art. 609 comma secondo c.p.p.
Richiamati in relazione al principio secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate in appello salvo rilevabilità d'ufficio o impossibilità di dedurle in appello; utilizzati dalla Corte per escludere la valutazione di questioni non devolute.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
d.lgs. 137/2020 art. 23 co. 8
Richiamato relativamente al rito processuale e alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto, come avvenuto nel procedimento.
Principio del ne bis in idem
La Corte ha richiamato il principio ma osservato che la verifica dell'identità della fattispecie concreta è questione di merito (coincidenza di tutte le componenti fattuali) e non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione.
Giurisprudenza citata: Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 (Bonaffini)
Richiamata per la ratio che impedisce deduzioni in cassazione di vizi motivazionali su punti non investiti dall'appello, a tutela dell'istruttoria di secondo grado.
Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021
Richiamata per il principio che la violazione del divieto di ne bis in idem sostanziale non è proponibile per la prima volta in Cassazione poiché richiede valutazioni di merito.
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state specificamente prospettate e sviluppate in grado d'appello, salvo che si tratti di profili rilevabili d'ufficio o impossibili da proporre in appello.
- La contestazione dell'utilizzabilità di accertamenti tecnici irripetibili richiede specificità probatoria: occorre dimostrare documentalmente la nomina di altro difensore o l'inesistenza dell'avviso al difensore effettivamente presente; mere affermazioni generiche o ripetitive sono inidonee.
- Il rilievo del ne bis in idem sostanziale implica un accertamento di fatto sulla identità integrale della fattispecie e, pertanto, non è generalmente proponibile per la prima volta in Cassazione.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per carenze formali o per non devoluzione della questione, il ricorrente può essere condannato alle spese e, in presenza di colpa, anche a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
- Per evitare l'inammissibilità, le censure devono essere specifiche, non ripetitive rispetto ai motivi già esaminati e chiaramente riferite ai punti che sono stati oggetto dell'appello; l'istruttoria documentale va utilizzata per provare fatti rilevanti (es. nomine difensive, notifiche, verbali).
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