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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12002/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per riciclaggio di autovettura e soppressione targhe. Due motivi: (1) violazione dell'art.191 c.p.p. e art.606 lett. b) c.p.p. per presunta inutilizzabilità degli accertamenti tecnici irripetibili eseguiti sul telaio dell'autovettura senza preavviso al difensore, già ritenuti inutilizzabili in altro procedimento che aveva portato ad assoluzione; (2) violazione dell'art.606 lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e per violazione del divieto di ne bis in idem, con contestazione dell'uso, in motivazione, di riferimenti ad altro processo e ad atti giudiziari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e ripetitivo: la Corte d'appello aveva esaminato la documentazione e accertato che all'epoca dell'avviso era presente solo il difensore d'ufficio nominato (Avv. Fabio Sciacca), che presenziò alle operazioni tecniche; tale accertamento non era stato specificamente contestato in cassazione. Il secondo motivo (ne bis in idem) è stato considerato inammissibile perché non dedotto in sede di appello e perché l'accertamento sull'identità del fatto è di merito e non proponibile per la prima volta in Cassazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 191 c.p.p.

    Riferito rispetto all'obbligo di avviso al difensore per accertamenti tecnici irripetibili; la Corte ha ritenuto che l'avviso non poteva avere destinatario diverso dal difensore d'ufficio annotato negli atti, presente alle operazioni.

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    Norma invocata per censurare la violazione di legge nella motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato per mancanza di specificità e ripetitività.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Richiamato con riferimento a presunte carenze motivazionali; la Corte ha escluso il vizio perché l'eccezione non era stata prospettata con specificità e/o era un tema di merito non devoluto.

  • art. 606 comma terzo e art. 609 comma secondo c.p.p.

    Richiamati in relazione al principio secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate in appello salvo rilevabilità d'ufficio o impossibilità di dedurle in appello; utilizzati dalla Corte per escludere la valutazione di questioni non devolute.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

  • d.lgs. 137/2020 art. 23 co. 8

    Richiamato relativamente al rito processuale e alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto, come avvenuto nel procedimento.

  • Principio del ne bis in idem

    La Corte ha richiamato il principio ma osservato che la verifica dell'identità della fattispecie concreta è questione di merito (coincidenza di tutte le componenti fattuali) e non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 (Bonaffini)

    Richiamata per la ratio che impedisce deduzioni in cassazione di vizi motivazionali su punti non investiti dall'appello, a tutela dell'istruttoria di secondo grado.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021

    Richiamata per il principio che la violazione del divieto di ne bis in idem sostanziale non è proponibile per la prima volta in Cassazione poiché richiede valutazioni di merito.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state specificamente prospettate e sviluppate in grado d'appello, salvo che si tratti di profili rilevabili d'ufficio o impossibili da proporre in appello.
  • La contestazione dell'utilizzabilità di accertamenti tecnici irripetibili richiede specificità probatoria: occorre dimostrare documentalmente la nomina di altro difensore o l'inesistenza dell'avviso al difensore effettivamente presente; mere affermazioni generiche o ripetitive sono inidonee.
  • Il rilievo del ne bis in idem sostanziale implica un accertamento di fatto sulla identità integrale della fattispecie e, pertanto, non è generalmente proponibile per la prima volta in Cassazione.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per carenze formali o per non devoluzione della questione, il ricorrente può essere condannato alle spese e, in presenza di colpa, anche a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
  • Per evitare l'inammissibilità, le censure devono essere specifiche, non ripetitive rispetto ai motivi già esaminati e chiaramente riferite ai punti che sono stati oggetto dell'appello; l'istruttoria documentale va utilizzata per provare fatti rilevanti (es. nomine difensive, notifiche, verbali).

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