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Sentenza

Sentenza del 11/04/2024 n. 9901 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il diniego della richiesta di rimborso della tassa automobilistica provinciale per il 2016, relativa a un veicolo d'epoca ultraventennale classificato sulla carta di circolazione come ad uso promiscuo per il trasporto di persone e cose. Il contribuente invocava la riduzione del 50% prevista dall'art. 8-bis della legge provinciale n. 9 del 1998. La Commissione Tributaria di II grado aveva ritenuto che la dicitura «uso promiscuo» non dimostrasse un uso professionale, escluso dall'agevolazione, e aveva annullato il diniego. Provincia e società di riscossione hanno contestato tale decisione con tre motivi: violazione dell'art. 8-bis, sostenendo che l'uso promiscuo fosse compatibile con quello professionale e che il contribuente dovesse provarne l'assenza; violazione dell'art. 2, ultimo comma, del D.P.R. n. 39 del 1953, sostenendo che la carta di circolazione fosse determinante e dovesse essere aggiornata dal proprietario; violazione dell'art. 14 delle preleggi, contestando l'interpretazione restrittiva dell'esclusione dall'agevolazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi, trattandoli unitariamente perché attinenti all'interpretazione dell'art. 8-bis della legge provinciale n. 9 del 1998. Ha stabilito che la vecchia classificazione «uso promiscuo» non prova, da sola, un impiego professionale: questo dipende dalle modalità e dalle finalità concrete dell'utilizzo, non dalle sole caratteristiche del veicolo. La compatibilità astratta tra trasporto di cose e attività professionale non equivale a prova di un uso professionale; la classificazione è invece riconducibile al trasporto di persone e, in assenza di elementi concreti contrari, non impedisce il riconoscimento dell'uso ordinario e non professionale. La decisione impugnata è quindi confermata. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il contribuente non si è costituito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento, a carico dei ricorrenti, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 8-bis della legge provinciale di Bolzano n. 9 del 1998

    Tale rapporto giustifica, allora, un'interpretazione della disposizione in termini tali da assicurare l'applicazione della regola generale, senza che ciò contraddica il principio secondo il quale le norme agevolative sono di stretta interpretazione, restandosi, con tale esegesi, nell'ambito prescrittivo del generale criterio di disciplina, senza alcuna estensione del suo ambito, escludendo soltanto che l'applicazione della menzionata regola possa essere impedita da un prospettiva di utilizzo del bene solo astratta, ipotetica e virtuale, non desumibile dal libretto di circolazione.

    La riduzione per i veicoli ultraventennali costituisce la regola, mentre l'esclusione per quelli adibiti a uso professionale è un'eccezione. L'esclusione opera quando l'impiego professionale risulti concretamente, non sulla base della mera possibilità astratta di usare il veicolo per attività professionali.

  • Art. 2, ultimo comma, del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39

    Fermo restando che in base all'art. 2 u.co. d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, gli elementi determinativi della tassa "e la destinazione del veicolo debbono desumersi dal documento di circolazione", si è osservato, nella Circolare Ministero Trasporti n. 1927-FP3 del 14.12.1999, come la 'vecchia' categoria dell'uso promiscuo resti assorbita nella categoria M1 del trasporto di persone, precisandosi che i veicoli di quest'ultima categoria possono essere destinati tanto ad un uso proprio quanto ad un uso per conto terzi.

    La carta di circolazione è il riferimento per gli elementi determinativi della tassa e per la destinazione del veicolo. La classificazione storica «uso promiscuo», tuttavia, non dimostra di per sé l'uso professionale, che va accertato in concreto.

  • Art. 82 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada)

    Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche. 2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica. 3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.

    Destinazione e uso sono concetti distinti: la prima dipende dalle caratteristiche tecniche, mentre il secondo riguarda l'utilizzazione economica. La categoria del veicolo non basta quindi a dimostrare che esso sia concretamente impiegato professionalmente.

  • Art. 31 della legge n. 298 del 1974

    la (pregressa) classificazione di 'uso promiscuo' non può di per sé accreditare l'ipotesi di un utilizzo professionale del veicolo per il trasporto di cose, dipendendo questo, non dalle caratteristiche intrinseche del medesimo, ma dal modo e dalla finalità per cui esso è utilizzato

    L'impiego professionale nel trasporto di cose dipende dal modo e dalla finalità dell'uso effettivo del veicolo; non può essere inferito automaticamente dalla sua classificazione o dalla sua astratta idoneità al trasporto.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • La dicitura «uso promiscuo» o la mera idoneità tecnica del mezzo al trasporto di cose non dimostrano, da sole, che il veicolo sia utilizzato professionalmente: occorre considerare il modo e la finalità dell'impiego concreto.
  • Quando una norma riconosce un'agevolazione e ne esclude i veicoli a uso professionale, la natura eccezionale dell'esclusione non consente di estenderla a casi basati su una possibilità solo ipotetica o astratta.
  • La carta di circolazione rileva per determinare gli elementi fiscali e la destinazione del veicolo, ma una classificazione non aggiornata non prova automaticamente un uso professionale. La mancata rettifica del documento, da sola, non trasforma tale uso possibile in uso effettivo.
  • Compatibilità e prova non sono equivalenti: il fatto che un veicolo possa essere impiegato in un'attività economica non basta a dimostrare che lo sia stato.

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