Sentenza del 11/04/2024 n. 9823 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella esattoriale per omesso pagamento di TARSU/TIA relativa agli anni 2002-2004. La C.T.P. di Agrigento aveva respinto l'impugnazione e confermato la cartella; la C.T.R. della Sicilia aveva rigettato l'appello, ritenendo infondate le contestazioni sull'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e sui vizi di notifica della cartella. La contribuente aveva proposto ricorso per cassazione con nove motivi. Nel corso del giudizio ha chiesto, in via principale, la cessazione della materia del contendere in applicazione dell'annullamento automatico previsto dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018 per i singoli carichi residui fino a 1.000 euro affidati alla riscossione nel periodo previsto; in subordine ha rinunciato ai primi otto motivi e insistito sull'ultimo. La Corte ha rilevato che la contribuente aveva indicato tipologia, date e importi delle cartelle per giustificare l'estinzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, in ragione dell'annullamento automatico dei carichi rientranti nella disciplina di legge. Non ha deciso nel merito i nove motivi di ricorso, né ha esaminato separatamente la rinuncia subordinata ai primi otto motivi. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. La Corte ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improponibilità.
Norme richiamate
Art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018, convertito dalla L. n. 136/2018
Parte contribuente ha indicato la tipologia e la date delle cartelle e gli importi al fine di giustificare la chiesta estinzione per cessata materia del contendere, sicché va emessa la relativa pronunzia.
La Corte applica l'annullamento automatico dei singoli carichi residui fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione nel periodo previsto dalla legge e dichiara cessata la materia del contendere, sulla base dei dati identificativi e degli importi delle cartelle forniti dalla contribuente.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228
La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
L'ulteriore contributo unificato è dovuto nei casi previsti dalla norma, ma non quando il giudizio si conclude con l'estinzione per cessazione della materia del contendere: la disposizione, di carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, va interpretata restrittivamente.
Massime di principio
- Quando un carico rientra nei requisiti temporali e nella soglia economica stabiliti dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018, l'annullamento è automatico e può giustificare la cessazione della materia del contendere nel giudizio sulla relativa riscossione.
- Per ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, è rilevante fornire elementi concreti che identifichino i carichi interessati, come tipologia, date e importi; l'applicabilità della disciplina dipende comunque dalla verifica dei requisiti di legge.
- La conclusione del giudizio per estinzione non equivale a un rigetto o a una declaratoria d'inammissibilità e, secondo la decisione, non comporta il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
- In caso di estinzione, le spese possono rimanere a carico di chi le ha anticipate, come disposto in questa decisione.
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