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Sentenza

Sentenza del 11/04/2024 n. 9830 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento con cui la concessionaria aveva rettificato, per le annualità 2005-2009, le superfici dell’immobile di A.A. S.p.A. in C., Via L. n. 85, assoggettate a TIA. La contribuente aveva ottenuto l’esclusione delle superfici destinate ad attività produttive, ritenute produttrici di rifiuti speciali. La concessionaria ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 8838/15/2016, lamentando, con sei motivi, omessa pronuncia e motivazione, mancato esame della natura e qualificazione dei rifiuti e violazioni della disciplina sui rifiuti e sulla tariffazione. In particolare, contestava che si trattasse di rifiuti speciali anziché di carta/prodotto destinato al mercato, richiamava l’assimilazione comunale dei rifiuti speciali agli urbani e contestava l’esclusione delle superfici senza adeguata verifica.

La decisione

La Cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenuti assorbenti, e ha dichiarato assorbiti gli altri quattro. Ha rilevato che la motivazione della sentenza della C.T.R. non permetteva di individuare la ratio decidendi né di comprendere come fossero state valutate la natura dei rifiuti prodotti da A.A. S.p.A. e le specifiche contestazioni della concessionaria; ha quindi ravvisato una nullità per motivazione omessa/apparente. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. La Cassazione non ha deciso nel merito se le superfici siano imponibili né quale sia la natura dei rifiuti.

Norme richiamate

  • Artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992 e art. 118 disp. att. c.p.c.

    In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell' art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa.

    La sentenza d’appello tributaria deve esporre le censure rivolte alla decisione di primo grado e le ragioni per cui le respinge. La mera adesione generica alla motivazione precedente non basta quando impedisce di comprendere l’oggetto della decisione e il percorso argomentativo.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012

    Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie radicali che rendono la motivazione inesistente o incomprensibile; non è sufficiente lamentare una motivazione semplicemente non adeguata o non abbastanza dettagliata.

  • Art. 112 c.p.c.

    La norma è invocata dalla ricorrente per denunciare l’omessa pronuncia e la statuizione oltre i limiti della domanda. La Cassazione accoglie i primi due motivi per il vizio motivazionale, mentre dichiara assorbiti gli altri, senza decidere autonomamente le ulteriori censure riferite all’art. 112 c.p.c.

  • Art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993

    Tale nullità, sotto il profilo della motivazione omessa, si è verificata nella fattispecie in esame in quanto, nonostante parte appellante avesse formulato specifiche censure quanto all'insussistenza di cause di esclusione della tassa ex art. 62 , comma 3, D.Lgs. n. 507/1993 , la motivazione della sentenza impugnata non consente di comprendere quale sia stata l'effettiva ratio decidendi alla luce ed in relazione alla specifica natura dei rifiuti prodotti dalla A.A.

    Quando l’applicazione delle cause di esclusione dalla tassa dipende dalla natura dei rifiuti, il giudice deve rendere comprensibile come ha valutato quella natura e le contestazioni delle parti. La decisione non stabilisce nel merito se l’esclusione spettasse alla contribuente.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie, la conferma della decisione di primo grado non può consistere in un rinvio generico alla sua motivazione: il giudice d’appello deve confrontarsi con le censure e rendere riconoscibili le ragioni della decisione.
  • Se imponibilità o esclusione dalla tassa dipendono dalla natura dei rifiuti prodotti, la motivazione deve affrontare concretamente la qualificazione dei rifiuti, le risultanze documentali e le contestazioni delle parti; la Cassazione non può supplire ricostruendo ipoteticamente il ragionamento mancante.
  • La cassazione per motivazione omessa o apparente e il rinvio non equivalgono a una decisione sul merito della tassabilità: nel giudizio di rinvio la natura dei rifiuti e l’assoggettamento delle superfici devono essere nuovamente valutati e motivati.

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