Sentenza del 11/04/2024 n. 9903 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il rimborso della tassa automobilistica provinciale pagata per il 2016 e l'applicazione della riduzione del 50% prevista dall'art. 8 bis della legge provinciale n. 9 del 1998 per i veicoli ultraventennali, esclusi quelli adibiti a uso professionale. La Commissione Tributaria di II grado aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo illegittimo il diniego del rimborso: il veicolo era ultraventennale e la carta di circolazione lo indicava a uso promiscuo per il trasporto di persone e cose, ma tale indicazione non provava un impiego professionale effettivo. La Provincia e la società di riscossione hanno impugnato la sentenza con tre motivi: violazione dell'art. 8 bis, sostenendo che l'uso promiscuo fosse compatibile con quello professionale e che il contribuente dovesse provarne l'assenza; violazione dell'art. 2, ultimo comma, del D.P.R. n. 39 del 1953, sostenendo che i dati della carta di circolazione avessero efficacia di pubblicità dichiarativa e che il contribuente dovesse chiederne l'aggiornamento; violazione dell'art. 14 delle preleggi, contestando l'interpretazione restrittiva dell'esclusione dall'agevolazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi, esaminati congiuntamente perché connessi e infondati. Ha stabilito che la vecchia classificazione di uso promiscuo, ricondotta alla categoria M1 per il trasporto di persone, non dimostra da sola un uso professionale: quest'ultimo dipende dalle modalità e dalle finalità concrete dell'impiego del veicolo, non dalle sole caratteristiche o dalla classificazione riportata sul libretto. Il trasporto di cose è compatibile anche con un uso non professionale e non può essere automaticamente equiparato a un'attività economica. L'indicazione di uso promiscuo, pur suscettibile di rettifica, non basta quindi a escludere la riduzione; in assenza di elementi che attestino un concreto impiego professionale, va riconosciuto l'uso ordinario del bene. La lettura adottata non viola la stretta interpretazione delle agevolazioni: l'uso professionale costituisce l'eccezione alla regola del beneficio per i veicoli ultraventennali, e non può fondarsi su una possibilità meramente ipotetica. Resta pertanto ferma la decisione favorevole al contribuente sul diniego di rimborso. Nessuna statuizione sulle spese, perché A.A. non ha svolto attività difensiva in cassazione. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 8 bis della legge provinciale di Bolzano n. 9 del 1998
Gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica provinciale di cui all'art. 8, nella misura ridotta del 50 per cento.
La norma riconosce la riduzione ai veicoli ultraventennali e ne esclude quelli concretamente adibiti a uso professionale. La mera compatibilità astratta del veicolo con tale uso, o la vecchia dicitura di uso promiscuo, non è sufficiente a provare l'esclusione dal beneficio.
Art. 2, ultimo comma, del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39
Fermo restando che in base all'art. 2 u.co. D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, gli elementi determinativi della tassa "e la destinazione del veicolo debbono desumersi dal documento di circolazione".
La destinazione risultante dal documento di circolazione è rilevante per determinare la tassa, ma la classificazione storica di uso promiscuo non dimostra, da sola, che il veicolo fosse impiegato professionalmente. L'uso professionale dipende dalle concrete modalità e finalità d'impiego.
Art. 82 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada)
1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche. 2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica. 3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
La destinazione tecnica del veicolo e il suo uso economico sono concetti distinti. La classificazione del mezzo non determina automaticamente un uso professionale, che va valutato in concreto.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione è esclusa per i veicoli adibiti a uso professionale, non basta dimostrare che il mezzo sia astrattamente idoneo o compatibile con tale impiego: occorrono elementi riferibili al suo utilizzo concreto e alla relativa finalità.
- Una classificazione storica come uso promiscuo sulla carta di circolazione non equivale automaticamente a uso professionale. Può essere rilevante per la disciplina tributaria, ma va interpretata tenendo conto della categoria in cui è stata successivamente ricondotta e non sostituisce la prova dell'impiego effettivo.
- Se la legge configura il beneficio come regola e l'uso professionale come eccezione, l'esclusione non può essere fondata su una possibilità di utilizzo soltanto ipotetica o virtuale; ciò non comporta un'estensione dell'agevolazione oltre i suoi presupposti.
- La distinzione tra caratteristiche tecniche o destinazione del veicolo e uso economico è decisiva: quest'ultimo dipende dalle modalità e dalle finalità effettive dell'impiego, non soltanto dalla tipologia del mezzo.
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