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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10281/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato ha chiesto, in sede esecutiva, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra quattro sentenze di condanna già irrevocabili, tutte riferite al reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti in lieve entità. Il Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza ritenendo non dimostrato il medesimo disegno criminoso. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81, comma 2, c.p. e dell'art. 671 c.p.p., oltre a vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che sussistessero elementi unificanti idonei a fondare la continuazione. La Corte rileva però che le censure si risolvono in doglianze di fatto e che la motivazione del giudice dell'esecuzione è immune da vizi logici e giuridici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla motivazione e ha valorizzato il principio secondo cui, per il riconoscimento della continuazione anche in executivis, occorre allegare e verificare specifici e concreti indicatori del medesimo disegno criminoso, non essendo sufficiente la sola omogeneità dei reati o la contiguità temporale. Nel caso concreto, il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione osservando che le condotte erano state seguite da arresti in flagranza, dal contatto con l'autorità giudiziaria, da misure restrittive e da successive nuove condotte, indice di deliberazioni estemporanee e non di un progetto unitario preventivato ab origine. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    regola il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione tra reati già giudicati con sentenza irrevocabile; richiede una verifica concreta del medesimo disegno criminoso.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    disciplina il reato continuato; la sua applicazione presuppone la prova di un progetto criminoso unitario e preventivamente concepito.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    individua il titolo di reato oggetto delle sentenze di condanna tra cui era stata chiesta la continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    implica, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento del vincolo della continuazione, anche in sede di esecuzione, non può fondarsi sulla sola identità del titolo di reato o sulla contiguità cronologica delle condotte, ma richiede la prova di concreti indici sintomatici del medesimo disegno criminoso.
  • Per accedere al regime del reato continuato, il condannato deve allegare elementi specifici e concreti idonei a dimostrare che i successivi reati erano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, già al momento della prima condotta.
  • La contiguità temporale, l'omogeneità delle violazioni e del bene giuridico offeso possono costituire indici rilevanti, ma non sono da soli sufficienti se le nuove condotte risultano frutto di determinazioni estemporanee e non di una pianificazione originaria.
  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o di violazione di legge, mirano in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, se non ricorrono cause di esclusione della colpa nella proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReato continuatoPrescrizione del reato
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiContinuazione

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