Cassazione Civile, Sentenza n. 17430/2022 del 30/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sulla domanda di rimborso relativa a ritenute alla fonte non versate dall'incorporata per i periodi di imposta 1991-1992 nei Comuni colpiti dal sisma del 1990. La contribuente (SMA) ha pagato spontaneamente somme ritenute eccedenti la misura prevista dall'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 e, dopo la notifica di una cartella di pagamento, ha proposto ricorso giudiziale chiedendo il rimborso dell'eccedenza direttamente in sede giurisdizionale senza aver precedentemente presentato istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria. L'Ufficio ha impugnato in Cassazione la decisione della CTR che aveva accolto la domanda di rimborso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile la domanda di rimborso proposta dalla società contribuente per mancata previa presentazione dell'istanza amministrativa ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 (non essendo stata mai presentata alcuna istanza all'Agenzia). Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese del doppio grado di merito sono compensate; il controricorrente (SMA) è condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 22.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190
«i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa (…) che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento (…) hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato (…) a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1002, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248»
Norma di interpretazione autentica che vincola l'ammissibilità del rimborso alla preventiva presentazione dell'istanza amministrativa ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992; stabilisce inoltre il termine biennale di presentazione calcolato dalla data di entrata in vigore della legge del 28/02/2008 e esclude temporaneamente le imprese in attesa di verifica UE.
art. 21, comma 2, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Richiede che il diritto alla restituzione sorga con la presentazione dell'istanza amministrativa; la giurisdizione contenziosa per rimborso è ammessa di norma dopo che l'istanza è stata proposta e ha avuto decreto amministrativo (eventuale silenzio-rifiuto o diniego). Il ricorso giudiziale diretto a ottenere rimborso senza previa istanza amministrativa è inammissibile.
art. 9, comma 17, legge n. 289/2002
Fissa la misura di agevolazione (limitazione dell'imposta dovuta) rilevante per determinare l'eventuale eccedenza di quanto versato; il diritto al rimborso riguarda le somme versate in misura eccedente quanto stabilito da tale norma.
art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disciplina il rimborso delle imposte non dovute; si applica quando il versamento non era dovuto fin dall'origine (implica verifica dell'an e del quantum del versamento non dovuto).
Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015
Rilevante sul profilo della compatibilità dell'agevolazione con il diritto UE: l'applicazione dell'agevolazione per le imprese è stata sospesa in attesa della verifica di compatibilità; la Corte ha comunque ritenuto inutile decidere sul merito di tale questione una volta dichiarata l'inammissibilità formale della domanda di rimborso.
Massime di principio
- La domanda di rimborso tributario deve, di regola, essere preventivamente proposta all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; proporla per la prima volta direttamente in sede giudiziaria è inammissibile.
- Per le agevolazioni legate a eventi straordinari (es. sisma 1990) è necessario verificare norme speciali di interpretazione autentica (es. art. 1, comma 665, l. n. 190/2014) che possono stabilire termini specifici e condizioni (esclusione o sospensione per soggetti d'impresa).
- La verifica se un versamento sia 'non dovuto fin dall'origine' è cruciale: se l'imposta non era dovuta ab origine, si applicano le regole sui rimborsi; altrimenti occorre il presupposto e la procedura di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992.
- Se si è effettuato un pagamento spontaneo e si intende chiedere il rimborso, conservare e documentare l'avvenuto pagamento e presentare tempestivamente l'istanza amministrativa nel termine previsto dalla normativa speciale; in mancanza, il giudice potrà dichiarare inammissibile la domanda.
- Per le imprese, prima di contare su rimborsi collegati a misure di aiuto statale, verificare la compatibilità con il diritto UE: talune agevolazioni possono essere sospese per le imprese in attesa di verifica dell'UE.
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