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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17349/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della C.T.R. che aveva confermato l'accertamento Irap 2005 relativo alla plusvalenza derivante dalla permuta immobiliare del 15 luglio 2004. La ricorrente sosteneva che la plusvalenza non dovesse concorrere alla base imponibile Irap perché l'operazione faceva parte di un complessivo programma di dismissione/trasferimento dell'intera azienda (cessione di azienda o di ramo d'azienda) e dunque rientrava nell'irrilevanza prevista dall'art. 11, comma 3, d.lgs. 446/1997. La C.T.R. aveva invece ritenuto che si trattasse di mera cessione di beni strumentali e non di cessione di ramo/azienda, valorizzando plurime risultanze probatorie (atto di affitto che escludeva obbligo di cessione dell'immobile, soggettività diversa degli acquirenti, trattamento IVA delle cessioni, verbali assembleari, assenza di autonomia funzionale dell'unità trasferita).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'unico motivo del ricorso fosse una critica della ricognizione e valutazione delle risultanze di fatto svolta dalla C.T.R., materia sottratta al sindacato di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., salvo vizio di motivazione che qui non è stato efficacemente dedotto. Inoltre il controricorso dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché riferito a un diverso avviso di accertamento e a diversa sentenza (fatti divergenti rispetto all'oggetto del giudizio), con richiamo agli artt. 366 e 370 c.p.c.. Non si è provveduto sulle spese di lite in relazione al controricorso. La Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. 446/1997, art. 11, comma 3

    alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono ... in ogni caso, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda

    La norma esclude dalla base imponibile Irap le plusvalenze derivanti da trasferimento d'azienda; la Corte conferma che la norma opera quando si tratti effettivamente di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, non per semplici cessioni di beni strumentali. Spetta al giudice di merito accertare la natura dell'operazione.

  • cod. proc. civ., art. 360, comma 1, n. 3

    Limiti del sindacato di cassazione: non è consentito ridiscutere la ricognizione delle risultanze di fatto del giudice di merito con il vizio di legge invocato; errori di valutazione probatoria sono sindacabili solo per vizio di motivazione nei casi ammessi.

  • cod. proc. civ., art. 366, comma 1

    Regole sull'inammissibilità del controricorso che diverge nell'oggetto o nella ricostruzione dei fatti: un controricorso che espone fatti diversi rispetto all'oggetto del giudizio è inammissibile.

  • cod. proc. civ., art. 370

    Richiamo all'inammissibilità del controricorso che non si confronti con le doglianze del ricorso principale.

  • d.l. 28/10/2020, n. 137 (art. 23, comma 8‑bis) convertito in L. 18/12/2020, n. 176

    Disposizioni processuali richiamate in relazione alla celebrazione dell'udienza in modalità emergenziale (richiamata nella relazione di causa).

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater

    Norma relativa al contributo unificato/ulteriore versamento; la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione di tale contributo a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La qualificazione di un'operazione come cessione di ramo d'azienda (o azienda) piuttosto che come cessione di singoli beni dipende dalla valutazione concreta delle circostanze: autonomia funzionale dell'unità trasferita, identità dell'acquirente rispetto all'operazione complessiva, clausole contrattuali, trattamenti fiscali precedenti e documentazione societaria sono elementi determinanti.
  • Se il contribuente invoca che più operazioni, anche svolte in tempi diversi, siano parte di un unico programma di trasferimento dell'azienda, deve fornire prove idonee di un'unitarietà funzionale e temporale (es. contratto unico o clausole vincolanti, identità delle controparti, tenuta di contabilità/verbali che attestino l'operazione come parte di un disinvestimento unitario).
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti e le prove: i rilievi sulla valutazione probatoria del giudice di merito sono sindacabili in Cassazione solo se c'è un vizio di motivazione o una errata interpretazione della norma, non per semplice dissenso sulle risultanze processuali.
  • Il trattamento fiscale formale (es. assoggettamento a IVA vs imposta di registro) e le scelte contrattuali sono elementi che l'amministrazione e il giudice di merito possono valutare per determinare la natura dell'operazione (cessione di beni vs cessione di azienda).
  • Nel proporre o resistere a un ricorso è fondamentale che il controricorso si riferisca esattamente agli stessi atti e ragioni del ricorso principale; altrimenti rischia di essere dichiarato inammissibile per difformità di oggetto/fatti.
  • In fase di pianificazione fiscale, quando si prevedono dismissioni articolate, è utile documentare chiaramente la natura delle singole operazioni e, se l'intento è trasferire un ramo d'azienda, prevedere atti che evidenzino l'autonomia organizzativa e la continuità dell'unità economica trasferita.

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