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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17350/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Comune ha impugnato in Cassazione le sentenze della Commissione Tributaria Regionale che avevano accolto gli appelli di Albanesi Antonietta avverso cinque avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007-2011 relativi a terreni in comproprietà. Il Comune deduceva (i) errata applicazione degli artt. 2 e 9 del D.L.vo 30/12/1992 n.504 ritenendo che l'esenzione non dovesse estendersi automaticamente ai comproprietari privi dei requisiti soggettivi; (ii) errata valutazione e violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., perché l'appello aveva ritenuto acquisiti i requisiti della comproprietaria coltivatrice sulla base di prove relative solo all'anno 2006; (iii) violazioni relative alla liquidazione delle spese giudiziali e mancata riunione per connessione, con richiamo a norme ministeriali sui parametri di liquidazione e all'art. 111 Cost.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo (confermando il principio consolidato, ratione temporis, secondo cui per le annualità ICI in contestazione la qualificazione del terreno come agricolo, se sussiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale da parte di un comproprietario coltivatore diretto, si estende oggettivamente anche agli altri comproprietari), ha invece accolto il secondo motivo (violazione dell'art. 2697 c.c.) perché l'appello ha errato nella valutazione della prova ritenendo la persistenza della conduzione agricola per le annualità successive sulla base di un provvedimento relativo solo al 2006; ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza impugnata nei punti relativi al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, art. 2 e art. 9

    Regolano la qualificazione del terreno come agricolo e i soggetti (coltivatori diretti/imprenditori agricoli) che consentono agevolazioni ICI; la Corte conferma l'interpretazione consolidata per il periodo oggetto di causa secondo cui, se il fondo è posseduto e condotto come agricolo da uno dei comproprietari, la natura oggettiva dell'utilizzo può estendersi anche agli altri comproprietari per le annualità anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina IMU.

  • art. 1, comma 743, Legge 27 dicembre 2019 n. 160

    «In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni».

    Si riferisce all'IMU con decorrenza 1/1/2020 e stabilisce che, per quella imposta, l'agevolazione va valutata per ciascuna quota e soggetto; la Corte ha ritenuto tale disposizione non applicabile retroattivamente alle annualità ICI 2007-2011.

  • art. 2697 cod. civ.

    Stabilisce l'onere della prova: la Corte ha ritenuto che il giudice di appello abbia errore valutativo in ordine alla prova della persistenza della conduzione agricola, dovendo il contribuente provare la conduzione effettiva per ciascuna annualità e non potendosi desumerla da un provvedimento o prova riferita ad anno anteriore.

  • art. 360, comma 1, n. 3 e n.5 c.p.c.

    Sono i motivi di cassazione invocati (falsa applicazione della legge e vizio di motivazione/erronea valutazione della prova). La Corte ha usato tali parametri per esaminare rispettivamente i motivi relativi all'applicazione normativa e alla valutazione probatoria.

  • Legge 19 gennaio 1963 n. 9, art. 11

    Riguarda gli elenchi dei coltivatori diretti: l'iscrizione negli elenchi è elemento probatorio della qualifica, ma la conduzione effettiva del fondo va comunque dimostrata per ciascuna annualità.

  • D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446, art. 58

    Richiamato a identificare i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali (coltivatori diretti/imprenditori agricoli); usato per definire la platea soggettiva cui l'art. 9 del D.L.vo 504 si riferisce.

  • D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (art.4 commi 2-4) e D.M. 8 marzo 2018 n. 37

    Norme richiamate nella censura relativa alla liquidazione delle spese; il motivo è stato però dichiarato assorbito e la Corte non ha pronunciato una decisione di merito su tali censure.

  • art. 111 Cost.

    Invocato con riguardo alla presunta violazione del diritto a un equo processo per la liquidazione delle spese; anche questa censura è stata assorbita.

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito)

    Norma procedurale che ha permesso la decisione in camera di consiglio per ragioni emergenziali (cfr. annotazioni procedurali nel fascicolo).

Massime di principio

  • Per annualità anteriori all'entrata in vigore della disposizione IMU del 2019 (1/1/2020) si applica la legge ratione temporis: la qualificazione del terreno come agricolo può essere considerata di natura 'oggettiva' per l'intero fondo e quindi estendersi anche ai comproprietari non utilizzatori se la utilizzazione agricola sussiste.
  • L'esenzione/agevolazione fondata sulla conduzione diretta deve essere provata dal soggetto che la invoca per ciascuna annualità: la prova della conduzione per un anno (es. 2006) non vale automaticamente per gli anni successivi.
  • Il contribuente che invoca l'agevolazione deve documentare la sussistenza e la persistenza dei requisiti (iscrizione, conduzione effettiva) per ogni periodo d'imposta contestato; il giudice non può spostare l'onere della prova sull'Amministrazione se è il contribuente a dover dimostrare il requisito.
  • Le modifiche legislative successive (es. art. 1, comma 743, L. 160/2019) non possono essere applicate retroattivamente alle controversie concernenti annualità anteriori alla loro entrata in vigore.
  • In materia tributaria è ammesso il ricorso cumulativo contro più sentenze di secondo grado riguardanti annualità diverse ma la cui decisione dipende da identica questione di diritto; tuttavia ciò non esime dalla prova specifica per ciascuna annualità quando il fatto impeditivo (es. cessazione della conduzione) può intervenire nel tempo.

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