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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17379/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Procopio ha proposto ricorso per revocazione dell'ordinanza n. 27084/2018 della Corte di Cassazione sostenendo errore di fatto per l'omessa considerazione, nella predetta ordinanza, della memoria da lui depositata in prossimità dell'adunanza del 28/06/2018 contenente due giudicati inter partes (sentenza n. 328/2017 e ordinanza n. 10058/2018) che attestavano l'insussistenza della sua contitolarità sulle aree pertinenziali del Complesso Parco Azzurro e, quindi, l'assenza dell'obbligo di contribuzione alle spese comuni. Il Complesso Parco Azzurro si era invece visto accogliere in Cassazione il primo motivo con rinvio al Tribunale, mentre nel merito aveva dedotto la legittimità del decreto ingiuntivo per contributi condominiali. Il ricorso di revocazione deduceva che l'omesso esame della memoria e dei giudicati esterni aveva prodotto un errore di fatto decisivo nella valutazione della situazione processuale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione proposto da Francesco Procopio ritenendo sussistente l'errore di fatto per l'omesso esame della memoria contenente i due giudicati inter partes che accertavano l'insussistenza dell'obbligo del Procopio di contribuire alle spese delle aree pertinenziali. Di conseguenza è stata revocata l'ordinanza n. 27084/2018. Inoltre la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Complesso Residenziale Parco Azzurro avverso la sentenza n. 1966/2013 del Tribunale di Tivoli, ritenendo che la questione della mancanza dell'obbligo di contribuzione fosse già coperta da giudicato esterno tra le stesse parti e non poteva essere riesaminata. Il Complesso Residenziale Parco Azzurro è stato condannato a rimborsare a Procopio le spese del giudizio di revocazione (liquidate in complessivi € 2.200,00 oltre accessori) e gli è stato imposto, se dovuto, il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Disciplina la formulazione delle conclusioni nelle decisioni in camera di consiglio in sede di emergenza; qui utilizzata per lo svolgimento della camera di consiglio e delle conclusioni del P.M.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma richiamata in relazione alla procedura di revocazione per errori di fatto, e per valutare l'ammissibilità del ricorso per revocazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Regola il deposito di memorie e documenti in prossimità dell'adunanza collegiale; la mancata considerazione di tali memorie può costituire errore di fatto se decisiva.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Definisce l'errore di fatto come causa di revocazione: deve trattarsi di omessa considerazione o percezione erronea di un fatto positivo acquisito negli atti tale da aver determinato diversa valutazione; la Corte lo ha applicato per valutare la mancata considerazione dei giudicati esterni.

  • art. 378 c.p.c.

    Regola il deposito di memorie prima dell'adunanza; la Corte ha ritenuto che la memoria di Procopio fosse stata depositata e non esaminata, elemento decisivo per la revocazione.

  • art. 1130 n. 3 c.c.

    Attribuisce all'amministratore la legittimazione ad agire per intimare il pagamento dei contributi condominiali; la Corte ha osservato che in quei giudizi l'amministrazione agì in sede monitoria ai sensi di tale norma.

  • art. 2909 c.c.

    Stabilisce l'efficacia del giudicato tra le parti, i loro eredi e aventi causa; la Corte ha richiamato il principio per affermare che i giudicati inter partes impediscono il riesame tra le stesse parti.

  • art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale pagamento da parte del Complesso Residenziale Parco Azzurro di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 818, 1100, 1105, 1106, 1107, 1109, 1117, 1118, 1137, 1350, 2644 c.c.; artt. 61, 62 e 63 disp. att. c.c.

    Norme richiamate nel ricorso del Complesso Residenziale Parco Azzurro per sostenere la propria tesi sulla titolarità delle aree e sulle regole di condominio. La Corte ha ritenuto che le questioni sollevate fossero ormai precluse dal giudicato inter partes e quindi inammissibili nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • L'errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) è rilevante ai fini della revocazione quando l'omesso esame di documenti o memorie contenuti negli atti sia dimostrabile e sia stato decisivo per la decisione impugnata; non è sufficiente una mera omissione formale ma occorre provare la decisività.
  • I giudicati inter partes (res judicata ai sensi dell'art. 2909 c.c.) hanno efficacia vincolante tra le stesse parti e impediscono che le stesse questioni siano rimesse in discussione in successivi procedimenti tra gli stessi soggetti, salvo sopravvenienze di fatto o di diritto che modifichino il rapporto.
  • Nelle controversie su obbligazioni periodiche (es. contributi condominiali), l'autorità del giudicato tra creditore e debitore impedisce il riesame delle questioni già definitivamente decise tra le stesse parti; l'unica eccezione è rappresentata da sopravvenute modificazioni che incidano sul contenuto dell'obbligazione.
  • Il deposito di memorie e documenti nelle forme previste dal codice (es. artt. 378, 380-bis c.p.c.) deve essere effettivamente considerato dal giudice: l'omessa valutazione di tali memorie può costituire motivo di revocazione se è dimostrabile che, se esaminate, avrebbero determinato diversa decisione.
  • Quando si agisce in nome o contro un condominio, l'amministratore ha legittimazione ad agire per il recupero delle somme condominiali (art. 1130 n.3 c.c.); comunque, la posizione di singoli condomini può essere tutelata o preclusa in funzione dell'esistenza di precedenti decisioni inter partes.
  • Per difendersi in casi simili, è strategico (a) produrre tempestivamente copie dei giudicati e documentazione probatoria in modo che siano effettivamente esaminate, (b) dimostrare la decisività degli elementi omessi, e (c) valutare la possibilità di opposizione di terzo o altri rimedi processuali se si ritiene di essere stati pretermessi come litisconsorti necessari.

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