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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12102/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere il pagamento di differenze retributive, fondata sull’assunto che il rapporto di lavoro, svolto come addetta alle vendite, banconista e cassiera in supermercati gestiti dalla società, fosse stato in realtà continuativo per periodi più ampi rispetto a quelli coperti dai contratti formalmente stipulati. La Corte d’appello, riformando il primo grado, ha accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto in due distinti periodi: dal maggio 2000 al 30 settembre 2003, con regolarizzazione solo dal 1 luglio 2003, e dal maggio 2005 al febbraio 2007, con copertura contrattuale a termine solo per alcuni segmenti temporali. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2094 c.c. e del d.lgs. n. 368/2001, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe desunto la subordinazione solo da indici residuali e non dal criterio centrale della soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento alla percezione di indennità di disoccupazione dopo la cessazione dei contratti a termine; 3) vizio motivazionale per asserito contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, prospettando che la discontinuità tra i periodi di lavoro renderebbe legittimi i contratti a termine del secondo periodo; 4) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., contestando la tenuta del ragionamento presuntivo e la valorizzazione di alcune testimonianze. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi, terzo e quarto motivi inammissibili e il secondo infondato, osservando che la questione non riguardava la qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, ma l’accertamento fattuale della sua durata effettiva; che la percezione di prestazioni previdenziali sostitutive del reddito non può essere detratta come aliunde perceptum dal danno retributivo; e che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso della società datrice di lavoro, confermando la decisione della Corte d’appello di Catanzaro che aveva riconosciuto alla lavoratrice il diritto alle somme liquidate a titolo di differenze retributive per la mancata integrale regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente dichiaratisi antistatari, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto; la Corte precisa però che, nella specie, non era in discussione la qualificazione giuridica della mansione, ma l’accertamento della durata effettiva del rapporto.

  • d.lgs. n. 368/2001

    Richiamato dalla ricorrente in tema di contratto a termine; la Corte rileva che la questione concreta atteneva alla continuità delle prestazioni e non alla validità in astratto del termine.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per le censure di violazione di legge; la Corte la esclude come veicolo per contestare accertamenti di fatto adeguatamente motivati.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte lo reputa infondato perché il fatto dedotto (percezione di sussidi INPS) non esclude la prestazione lavorativa e non incide sul riconoscimento delle differenze retributive.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per un preteso contrasto irriducibile della motivazione; la Corte osserva che la censura, in realtà, sollecitava una nuova valutazione del merito.

  • artt. 2697 e 2729 c.c.

    Richiamati per contestare riparto dell’onere della prova e uso delle presunzioni; la Corte rileva che la valutazione probatoria del giudice di merito non è sindacabile in cassazione se congruamente motivata.

  • artt. 112 e 115 c.p.c.

    Richiamati per denunciare errori nella decisione e nella valutazione delle prove; la Corte ritiene la censura inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama indirettamente il principio di riparto dell’onere probatorio nel contesto della censura sulle presunzioni, ma ribadisce che non può essere utilizzato per trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma applicata per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La deduzione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o della sua durata effettiva è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione non è censurabile come violazione di legge se la motivazione è adeguata.
  • Quando la controversia riguarda non la natura autonoma o subordinata della prestazione, ma la protrazione temporale di un rapporto già pacificamente subordinato, il problema è di accertamento della durata effettiva e non di qualificazione giuridica del rapporto.
  • Le somme percepite dal lavoratore a titolo di prestazioni di sicurezza sociale sostitutive del reddito non sono deducibili come aliunde perceptum dal risarcimento o dalle differenze retributive; l’eventuale indebita erogazione rileva sul distinto piano della ripetizione verso l’ente previdenziale.
  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio già apprezzato dai giudici di merito; le censure che mirano a diversa lettura di testimonianze o documenti sono inammissibili se travestite da violazione di legge o vizio di motivazione.
  • Per configurare il vizio di motivazione non basta denunciare un diverso apprezzamento delle prove: occorre un reale omesso esame di fatti decisivi, non la richiesta di una rivalutazione complessiva del quadro istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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